§ 98.1.30320 - D.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735.
Approvazione del regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex).


Settore:Normativa nazionale
Data:07/02/1963
Numero:735


Sommario
Art. 1.      Chiunque può chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Amministrazione P.T. per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche a mezzo di [...]
Art. 2.      La domanda intesa ad ottenere l'ammissione al servizio di cui al precedente articolo, redatta su di un apposito formulario predisposto dall'Amministrazione delle PP.TT., dovrà essere indirizzata [...]
Art. 3.      L'utente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire il canone dovuto. Nel caso di indicazioni inesatte, rilevate anche nel corso dell'utenza, che avessero portato [...]
Art. 4.      L'abbonamento al servizio telex, salvo i casi particolari di cui all'art. 24, ha la durata minima di un anno e decorre dalla data di ammissione al servizio
Art. 5.      Ciascun utente è identificato da un numero di chiamata e da un indicativo. L'indicativo è scelto dall'utente e potrà comprendere al massimo otto caratteri
Art. 6.      L'amministrazione ha facoltà, qualora esigenze tecniche lo consiglino, di modificare il numero di chiamata mediante semplice preavviso scritto
Art. 7.      Chi abbia prodotto domanda di ammissione al servizio telex dovrà corrispondere i contributi ed i canoni e costituire i depositi cauzionali previsti dal successivo art. 29 entro quindici giorni [...]
Art. 8.      L'Amministrazione o i suoi concessionari metteranno a disposizione dell'utente gli apparati telestampanti, il tavolo con il teleinseritore, i raccordi, gli eventuali accessori complementari [...]
Art. 9.      Il richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il posto telex, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'Amministrazione delle PP.TT. l'appoggio dei sostegni [...]
Art. 10.      L'Amministrazione delle PP.TT. od i suoi concessionari rimarranno proprietari delle linee, delle apparecchiature e dei raccordi suddetti, eseguiranno gli impianti e ne cureranno la manutenzione [...]
Art. 11.      Saranno a carico dell'utente la fornitura della corrente elettrica come pure le spese necessarie per l'esercizio dell'apparato telestampante, la sostituzione dei nastri, la fornitura della [...]
Art. 12.      E' fatto divieto all'utente di aprire, smontare o comunque manomettere gli impianti stessi e di effettuare derivazioni interne senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione delle [...]
Art. 13.      L'utente deve conservare e custodire i materiali messi a sua disposizione con ogni diligenza. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, salvo i casi di [...]
Art. 14.      L'Amministrazione delle PP.TT. nel disciplinare richiederà l'esonero dalle responsabilità dei danni arrecati a persone od a cose che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti [...]
Art. 15.      L'utente può richiedere il trasloco degli impianti mediante lettera raccomandata diretta al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio. L'Amministrazione [...]
Art. 16.      Per il servizio di corrispondenza telegrafica diretta fra utenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento telegrafico internazionale, le disposizioni del Codice [...]
Art. 17.      L'Amministrazione delle PP.TT., previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ha facoltà di richiedere all'utente la costituzione di uno o più posti supplementari ove il [...]
Art. 18.      La corrispondenza scambiata dall'utente deve riguardare esclusivamente gli affari di sua pertinenza ed è quindi vietata qualsiasi corrispondenza per conto di terzi
Art. 19.      Ai sensi dell'art. 7 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione delle PP.TT. non assume alcuna responsabilità per le [...]
Art. 20.      L'esercizio del servizio telex è soggetto a verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle PP.TT. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati [...]
Art. 21.      L'Amministrazione delle PP.TT. consegna gratuitamente ai propri utenti una copia dell'annuario contenente la lista degli utenti della rete telex nazionale. A richiesta l'Amministrazione delle [...]
Art. 22.      L'utenza al servizio telex si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non è disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Circolo delle costruzioni telegrafiche [...]
Art. 23.      L'utente è obbligato a sottostare, anche nel corso del rapporto di utenza a tutte le modifiche di tariffe o condizioni che fossero disposte dall'Amministrazione delle PP.TT. In caso di aumento [...]
Art. 24.      L'Amministrazione delle PP.TT. ha facoltà di mettere a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, sportive, culturali e simili, allacciamenti telex per [...]
Art. 25.      L'Amministrazione delle PP.TT. ha facoltà di autorizzare gli utenti del servizio telex ad effettuare la trasmissione dei propri telegrammi all'Ufficio telegrafico centrale per il successivo [...]
Art. 26.      L'Amministrazione delle PP.TT., sentito il Consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, può istituire e gestire propri posti pubblici telex. A mezzo di detti posti [...]
Art. 27.      Le tariffe da applicare per il servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, [...]
Art. 28.      Le tasse generali terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il [...]
Art. 29.      La misura e le modalità di versamento dei contributi e dei canoni relativi all'uso degli impianti messi a disposizione dell'utente, come pure dei depositi cauzionali da costituire a garanzia [...]
Art. 30.      Nei casi di interruzioni del collegamento telex per cause non imputabili all'Amministrazione delle PP.TT. e che oltrepassino i cinque giorni consecutivi, l'utente ha diritto al rimborso della [...]
Art. 31.      Per ragioni di interesse pubblico o di ordine tecnico, l'Amministrazione delle PP.TT. può in qualsiasi momento sospendere totalmente o parzialmente il servizio telex senza che l'utente possa [...]
Art. 32.      Il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Amministrazione delle PP.TT. dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla scadenza, oppure entro quindici giorni dalla data della [...]
Art. 33.      I reclami devono essere presentati per iscritto, sotto pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto al primo comma del precedente articolo 32


§ 98.1.30320 - D.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735. [1]

Approvazione del regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex).

(G.U. 3 giugno 1963, n. 146)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

     Ritenuta l'opportunità di disciplinare il servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

     Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Sentito il Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

     Decreta:

 

     È approvato l'unito regolamento concernente la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex).

 

 

Regolamento del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici o servizio telex

 

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 1.

     Chiunque può chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Amministrazione P.T. per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche a mezzo di apparati telescriventi.

 

          Art. 2.

     La domanda intesa ad ottenere l'ammissione al servizio di cui al precedente articolo, redatta su di un apposito formulario predisposto dall'Amministrazione delle PP.TT., dovrà essere indirizzata al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio e contenere le seguenti indicazioni:

     a) generalità e domicilio del richiedente (o denominazione e sede della ditta, società, ente, istituto, ecc.);

     b) il locale nel quale si chiede che vengano installate le apparecchiature terminali;

     c) ogni altro elemento che sia ritenuto utile ai fini della realizzazione dell'allacciamento richiesto.

     L'evasione delle singole domande di ammissione al servizio è effettuata in ogni Centrale secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

     A detto criterio è consentito derogare solo per motivi tecnici o di pubblico interesse, che saranno valutati da apposita Commissione da costituirsi con decreto dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, composta di tre funzionari della carriera direttiva aventi qualifica non inferiore a direttore di divisione.

 

          Art. 3.

     L'utente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire il canone dovuto. Nel caso di indicazioni inesatte, rilevate anche nel corso dell'utenza, che avessero portato all'applicazione di tariffe o canoni inferiori a quelli dovuti, l'utente è obbligato a versare all'Amministrazione la differenza tra le quote dovute e quella effettivamente versata con decorrenza dall'inizio dell'utenza.

 

          Art. 4.

     L'abbonamento al servizio telex, salvo i casi particolari di cui all'art. 24, ha la durata minima di un anno e decorre dalla data di ammissione al servizio.

 

          Art. 5.

     Ciascun utente è identificato da un numero di chiamata e da un indicativo. L'indicativo è scelto dall'utente e potrà comprendere al massimo otto caratteri.

 

          Art. 6.

     L'amministrazione ha facoltà, qualora esigenze tecniche lo consiglino, di modificare il numero di chiamata mediante semplice preavviso scritto.

 

          Art. 7.

     Chi abbia prodotto domanda di ammissione al servizio telex dovrà corrispondere i contributi ed i canoni e costituire i depositi cauzionali previsti dal successivo art. 29 entro quindici giorni dalla data della comunicazione scritta con la quale l'Amministrazione delle PP.TT. invita l'utente al versamento. Ove il richiedente non provveda entro il suddetto termine, la domanda si intende annullata.

 

          Art. 8.

     L'Amministrazione o i suoi concessionari metteranno a disposizione dell'utente gli apparati telestampanti, il tavolo con il teleinseritore, i raccordi, gli eventuali accessori complementari richiesti dall'utente, nonché le linee di collegamento alla rete telegrafica a comunicazione automatica.

 

          Art. 9.

     Il richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il posto telex, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'Amministrazione delle PP.TT. l'appoggio dei sostegni ed il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà.

     In ogni altro caso, saranno applicabili le disposizioni contenute all'articolo 181, comma quarto, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

 

          Art. 10.

     L'Amministrazione delle PP.TT. od i suoi concessionari rimarranno proprietari delle linee, delle apparecchiature e dei raccordi suddetti, eseguiranno gli impianti e ne cureranno la manutenzione per assicurarne il funzionamento continuo ed efficiente.

 

          Art. 11.

     Saranno a carico dell'utente la fornitura della corrente elettrica come pure le spese necessarie per l'esercizio dell'apparato telestampante, la sostituzione dei nastri, la fornitura della carta, inchiostro, stampati e quanto altro occorra per l'utilizzazione dell'impianto.

 

          Art. 12.

     E' fatto divieto all'utente di aprire, smontare o comunque manomettere gli impianti stessi e di effettuare derivazioni interne senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione delle PP.TT. o dei suoi concessionari.

     L'Amministrazione delle PP.TT. od i suoi concessionari, in caso di accertata inosservanza del divieto di cui sopra, hanno facoltà di disporre - previa contestazione - la rimessa in pristino degli impianti a totale spesa dell'utente.

 

          Art. 13.

     L'utente deve conservare e custodire i materiali messi a sua disposizione con ogni diligenza. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'utente.

     L'utente, nell'esercizio del servizio telex, dovrà attenersi alle norme tecniche di manipolazione stabilite dall'Amministrazione delle PP.TT.

 

          Art. 14.

     L'Amministrazione delle PP.TT. nel disciplinare richiederà l'esonero dalle responsabilità dei danni arrecati a persone od a cose che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttore con apparecchiature terminali installate presso l'utente.

 

          Art. 15.

     L'utente può richiedere il trasloco degli impianti mediante lettera raccomandata diretta al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio. L'Amministrazione delle PP.TT. ove non ostino ragioni d'ordine tecnico, ha l'obbligo di provvedere al trasferimento degli impianti ed al ripristino del collegamento nel luogo indicato dall'utente, entro 60 giorni dalla data della lettera di cui al precedente comma.

     Qualora esigenze tecniche non permettano di eseguire il trasloco entro il suddetto termine, l'utente ha facoltà di disdire il rapporto di utenza in corso, con diritto al rimborso della quota-parte dei canoni e dei depositi cauzionali previsti nel successivo art. 29, ferma restando la condizione di cui al precedente art. 4.

 

          Art. 16.

     Per il servizio di corrispondenza telegrafica diretta fra utenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento telegrafico internazionale, le disposizioni del Codice postale e delle telecomunicazioni e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le modificazioni ed integrazioni che possano in seguito essere emanate.

 

          Art. 17.

     L'Amministrazione delle PP.TT., previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ha facoltà di richiedere all'utente la costituzione di uno o più posti supplementari ove il traffico scambiato dall'utente stesso sia di volume tale da pregiudicare il normale svolgimento del servizio di comunicazione.

     In caso di non ottemperanza all'invito, l'Amministrazione stessa ha facoltà di non rinnovare l'utenza. Gli impianti supplementari devono essere installati nello stesso appartamento, ufficio o stabilimento dell'utente ove è sito il posto principale.

     Ogni impianto che venisse posto o lasciato in locali occupati da persone diverse dall'utente del posto principale non è ritenuto supplementare e dà luogo ad un nuovo rapporto di utenza, salvo l'applicazione dei provvedimenti previsti al precedente art. 3.

 

          Art. 18.

     La corrispondenza scambiata dall'utente deve riguardare esclusivamente gli affari di sua pertinenza ed è quindi vietata qualsiasi corrispondenza per conto di terzi.

     L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi.

     In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Amministrazione delle PP.TT. potrà applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione. In caso di recidiva sarà applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione stessa potrà anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di utenza salva la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni ed integrazioni, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta, né a rimborsare i canoni anticipati.

 

          Art. 19.

     Ai sensi dell'art. 7 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione delle PP.TT. non assume alcuna responsabilità per le irregolarità che possono eventualmente verificarsi nello svolgimento del servizio telex.

 

          Art. 20.

     L'esercizio del servizio telex è soggetto a verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle PP.TT. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione stessa muniti di apposita autorizzazione allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.

 

          Art. 21.

     L'Amministrazione delle PP.TT. consegna gratuitamente ai propri utenti una copia dell'annuario contenente la lista degli utenti della rete telex nazionale. A richiesta l'Amministrazione delle PP.TT. potrà fornire altre copie dello stesso annuario, come pure gli Annuari delle reti estere, verso il pagamento delle somme che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa.

     L'Amministrazione delle PP.TT. non assume alcuna responsabilità in caso di errori od omissioni eventualmente contenuti nella pubblicazione di cui al precedente comma.

     L'annuario telex comprende due distinte liste: una alfabetica degli utenti classificati per località ed una alfabetica degli indicativi.

     L'utente ha diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente nelle due liste le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

 

Rinnovo e disdetta delle utenze al servizio telex

 

          Art. 22.

     L'utenza al servizio telex si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non è disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio, almeno tre mesi prima della scadenza.

     Dopo il primo anno di esercizio, l'utenza può essere disdetta in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi. In tal caso, l'utente ha diritto al rimborso delle quote-parti dei canoni relativi al periodo successivo ai novanta giorni di preavviso saranno anche rimborsati, sempreché l'utente abbia ottemperato a tutti gli obblighi stabiliti, i depositi cauzionali previsti a norma del successivo art. 29.

 

          Art. 23.

     L'utente è obbligato a sottostare, anche nel corso del rapporto di utenza a tutte le modifiche di tariffe o condizioni che fossero disposte dall'Amministrazione delle PP.TT. In caso di aumento delle tariffe, sarà però in facoltà dell'utente che non intendesse accettare detto aumento, di darne comunicazione all'Amministrazione delle PP.TT. al più tardi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. In tale circostanza, l'utenza è disdetta di pieno diritto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di partecipazione da parte dell'utente, e l'Amministrazione stessa provvederà al rimborso dei canoni eventualmente già corrisposti per il periodo di mancata utilizzazione del collegamento.

 

Allacciamenti telex temporanei

 

          Art. 24.

     L'Amministrazione delle PP.TT. ha facoltà di mettere a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, sportive, culturali e simili, allacciamenti telex per periodi inferiori ad un anno.

     Le condizioni saranno di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa tenendo conto del carattere delle manifestazioni stesse e delle spese sostenute per la realizzazione temporanea delle installazioni e delle relative apparecchiature.

 

Servizi speciali

 

          Art. 25.

     L'Amministrazione delle PP.TT. ha facoltà di autorizzare gli utenti del servizio telex ad effettuare la trasmissione dei propri telegrammi all'Ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro a destinazione ed a ricevere, per lo stesso mezzo, telegrammi indirizzati agli utenti medesimi.

     I telegrammi trasmessi dagli utenti telex agli uffici telegrafici centrali sono soggetti alla stessa tassazione dei telegrammi accettati agli sportelli dell'Amministrazione delle PP.TT. con le sopratasse previste per tale servizio.

 

          Art. 26.

     L'Amministrazione delle PP.TT., sentito il Consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, può istituire e gestire propri posti pubblici telex. A mezzo di detti posti pubblici, chiunque può trasmettere e ricevere comunicazioni da e per qualsiasi utente allacciato alla rete nazionale od internazionale.

     Le chiamate ricevute dai posti pubblici ed indirizzate ad utenti non presenti vengono rifiutate.

     Gli orari di apertura dei posti pubblici previsti al presente articolo sono stabiliti dall'Amministrazione delle PP.TT. tenendo conto delle necessità locali.

 

Tariffe, canoni, depositi cauzionali

 

          Art. 27.

     Le tariffe da applicare per il servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, potranno prevedere la misura dell'importo che l'utente dovrà annualmente corrispondere per garantire un traffico minimo.

 

          Art. 28.

     Le tasse generali terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle Convenzioni internazionali o ad accordi con le Amministrazioni interessate, a norma dell'art. 9 del Codice P.T.

 

          Art. 29.

     La misura e le modalità di versamento dei contributi e dei canoni relativi all'uso degli impianti messi a disposizione dell'utente, come pure dei depositi cauzionali da costituire a garanzia degli obblighi assunti dall'utente stesso, sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle PP.TT.

 

Interruzioni, sospensioni di ufficio

 

          Art. 30.

     Nei casi di interruzioni del collegamento telex per cause non imputabili all'Amministrazione delle PP.TT. e che oltrepassino i cinque giorni consecutivi, l'utente ha diritto al rimborso della quota-parte dei canoni annui commisurata al periodo di interruzione, dedotti i primi cinque giorni.

 

          Art. 31.

     Per ragioni di interesse pubblico o di ordine tecnico, l'Amministrazione delle PP.TT. può in qualsiasi momento sospendere totalmente o parzialmente il servizio telex senza che l'utente possa pretendere indennità di sorta, salvo il rimborso della quota-parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.

 

          Art. 32.

     Il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Amministrazione delle PP.TT. dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla scadenza, oppure entro quindici giorni dalla data della richiesta o dell'invio delle fatture da parte dell'Amministrazione stessa.

     In caso di ritardato pagamento, l'utente dovrà corrispondere una indennità di mora pari al 5% delle somme non versate.

     Trascorso il termine massimo di trenta giorni, l'Amministrazione in parola potrà provvedere al ritiro delle apparecchiature installate presso l'utente ed a risolvere il rapporto di utenza, fermo restando il diritto ad esigere quanto ad essa dovuto.

 

          Art. 33.

     I reclami devono essere presentati per iscritto, sotto pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto al primo comma del precedente articolo 32.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 313.