§ 98.1.29531 - D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510.
Modificazioni all'art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1954
Numero:1510


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 2 del regolamento generale per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è modificato come segue
Art. 2.      Le cauzioni, già costituite all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra che sarà determinata nei limiti [...]


§ 98.1.29531 - D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510. [1]

Modificazioni all'art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

(G.U. 2 aprile 1955, n. 76)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 2 del regolamento generale per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è modificato come segue:

     "L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura, che sarà determinata dal Ministro per l'industria e commercio, in ogni caso non inferiore alle L. 1.000.000, nè superiore a L. 50.000.000".

 

          Art. 2.

     Le cauzioni, già costituite all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra che sarà determinata nei limiti stabiliti dall'art. 1.

     Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuata l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attività.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137.