§ 98.1.29474 - D.P.R. 20 giugno 1952, n. 1021.
Norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/06/1952
Numero:1021


Sommario
Art. 1.      I funzionari ai quali in applicazione dell'art. 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere delegata la facoltà di assumere impegni sul bilancio del [...]
Art. 2.      La designazione nominativa dei funzionari ai quali sono conferite le deleghe di cui al precedente art. 1 lè fatta mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte [...]
Art. 3.      Fermo restando il divieto di delega per l'approvazione dei contratti sul cui progetto è necessario sentire l'avviso del Consiglio di Stato, giusta l'art. 103 del [...]
Art. 3 bis.  [6]
Art. 4.      Ai direttori generali militari e civili ai quali fa capo l'amministrazione dei rispettivi personali può essere delegata la facoltà di concedere in caso di urgenza [...]
Art. 5.      Ai direttori generali ai quali è demandata la competenza in materia di determinazione degli stipendi agli ufficiali e, in loro assenza, ai funzionari sia militari che [...]
Art. 6.      I limiti di somma di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) del presente decreto sono temporaneamente aumentati di venti volte ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio [...]
Art. 7.      Sono abrogati il regio decreto 17 agosto 1928, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° luglio 1947, n. 1878, ed il regio decreto 4 luglio 1935, n. [...]


§ 98.1.29474 - D.P.R. 20 giugno 1952, n. 1021. [1]

Norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa.

(G.U. 7 agosto 1952, n. 182)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati della Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

     Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito nell'unico Ministero della difesa i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, contenente norme per l'organizzazione del Ministero della difesa;

     Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° luglio 1947, n. 1878, recante modalità per la delega di firma "per il Ministro" ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa-Servizi Esercito;

     Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1929, recante norme per la delega delle facoltà di assunzione di impegni a carico del bilancio della Marina e per la denuncia degli impegni medesimi;

     Visto il regio decreto 4 luglio 1935, n. 1466, recante norme per le deleghe di firma ad assumere impegni sul bilancio dell'Aeronautica;

     Vista la legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai Caduti;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     I funzionari ai quali in applicazione dell'art. 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere delegata la facoltà di assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa sono, nell'ambito dei servizi di propria competenza, i direttori generali ed i capi degli uffici autonomi della Amministrazione centrale, sia militari che civili, di grado o qualifica non inferiore, rispettivamente, a colonnello e a direttore di divisione, anche se organicamente appartenenti a ruoli di altre Amministrazioni, nonchè il comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il commissario generale per le onoranze ai caduti [2] .

     Ai funzionari ai quali viene delegata la facoltà di assumere impegni è altresì concessa, ai sensi dell'articolo 281 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la facoltà di firmare i relativi titoli di spesa.

     In sostituzione dei funzionari innanzi indicati, in caso di loro assenza o impedimento, la delega di cui al presente articolo può essere conferita ad altri funzionari della stessa Direzione generale o ufficio autonomo, sia militari che civili, purchè di grado o qualifica non inferiore, rispettivamente, a colonnello e a direttore di divisione, e al vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri [3] .

     Nell'esercizio delle facoltà suddette i funzionari firmano "per il Ministro".

 

          Art. 2.

     La designazione nominativa dei funzionari ai quali sono conferite le deleghe di cui al precedente art. 1 lè fatta mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

 

          Art. 3.

     Fermo restando il divieto di delega per l'approvazione dei contratti sul cui progetto è necessario sentire l'avviso del Consiglio di Stato, giusta l'art. 103 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la facoltà di assumere impegni sui capitoli del bilancio del Ministero della difesa non può essere esercitata per delega dai funzionari di cui al precedente art. 1 per le seguenti materie:

     a) approvazione di contratti di importo superiore a L. 300.000 se stipulati dopo pubblici incanti, a L. 150.000 se stipulati dopo licitazione privata, a L. 75.000 se stipulanti dopo trattativa privata;

     b) approvazione di transazioni o di condoni di penalità rispettivamente superiori a L. 20.000 o a L. 5.000;

     c) approvazione delle spese per le forniture e lavorazioni il cui importo ecceda i limiti indicati alla precedente lettera a) e che in base a speciali disposizioni legislative o regolamentari possono essere disposti all'estero o nel territorio dello Stato, prescindendo dalle forme ordinarie di contratti;

     d) concessione di sussidi, salvo il disposto del successivo art. 4;

     e) autorizzazione al personale ad effettuare missioni all'estero [4] ;

     f) autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario e concessione dei relativi compensi (articoli 1 e 6 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19);

     g) concessione di compensi per qualsiasi altro titolo;

     h) concessione di sovvenzioni ad enti ed istituti;

     i) concessione di premi per lavori e studi costituenti un utile contributo ai servizi e allo sviluppo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

     l) spese per congressi, concorsi, gare, crociere e propagande;

     m) ripianamenti di cassa;

     n) spese casuali;

     o) liquidazione di indennizzi a titolo di risarcimento danni quando superino l'importo di L. 5.000;

     p) autorizzazione al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale ad effettuare missioni nell'ambito del territorio dello Stato di durata eccedente i dieci giorni [5] .

     Gli ordini di pagamento relativi alle spese di cui al presente articolo possono peraltro essere firmati "per il Ministro" dai funzionari di cui al precedente art. 1 quando le spese stesse risultano già approvate dal Ministro o, nell'ambito delle attribuzioni delegate, dal Sottosegretario di Stato, e siano attinenti a materia che rientra nella competenza dei funzionari stessi.

 

          Art. 3 bis. [6]

     Le missioni nell'ambito del territorio dello Stato del personale civile e militare che non presta servizio presso l'Amministrazione centrale possono essere autorizzate dai comandanti o capi di ufficio con le modalità e nei limiti prescritti dal piano di impiego dei capitoli relativi, formato annualmente dal Ministro per la difesa.

 

          Art. 4.

     Ai direttori generali militari e civili ai quali fa capo l'amministrazione dei rispettivi personali può essere delegata la facoltà di concedere in caso di urgenza piccoli sussidi da pagarsi direttamente dalle casse del Ministero fino alla somma di L. 1000 per ciascuna concessione ad ex militari, ad ex impiegati civili, ad ex operai dell'Amministrazione delle tre Forze armate nonchè alle loro famiglie.

 

          Art. 5.

     Ai direttori generali ai quali è demandata la competenza in materia di determinazione degli stipendi agli ufficiali e, in loro assenza, ai funzionari sia militari che civili che ne fanno le veci, purchè di grado non inferiore al 6°, può essere delegata l'approvazione e la firma "per il Ministro" dei relativi decreti.

 

          Art. 6.

     I limiti di somma di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) del presente decreto sono temporaneamente aumentati di venti volte ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18.

 

          Art. 7.

     Sono abrogati il regio decreto 17 agosto 1928, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° luglio 1947, n. 1878, ed il regio decreto 4 luglio 1935, n. 1466, nonchè il capo I del decreto interministeriale in data 4 marzo 1929 concernente "norme per la delega delle facoltà di assunzione di impegni a carico del bilancio della Marina e per la denuncia degli impegni medesimi".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 18 marzo 1963, n. 679.

[3] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 18 marzo 1963, n. 679.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 10 giugno 1967, n. 850.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 1967, n. 850.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1967, n. 850.