§ 98.1.29472 - D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 .
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/03/1952
Numero:354


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di turismo, industrie alberghiere e rifugi alpini sono trasferiti alla Giunta regionale, salvo quanto [...]
Art. 2.      Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Commissariato per il turismo i dati statistici ed ogni altro elemento di cui siano richiesti per le esigenze [...]
Art. 3.      La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dalla Giunta regionale
Art. 4.      Alla nomina dei presidenti degli Enti provinciali per il turismo la Giunta regionale provvede sentito il Commissariato per il turismo
Art. 5.      I segretari degli Enti provinciali per il turismo sono nominati, sentito il Commissariato per il turismo, tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali [...]
Art. 6.      Ai fini della necessaria azione di coordinamento sul piano nazionale, i programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale o [...]
Art. 7.      L'Ente nazionale industrie turistiche continua a svolgere i propri compiti istituzionali anche nell'interesse del turismo della Regione
Art. 8.      I criteri che le leggi dello Stato prescrivono per la determinazione delle classifiche alberghiere e le disposizioni a carattere nazionale in materia di tariffe [...]
Art. 9.      Le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in materia di vincolo alberghiero si applicano anche nella Regione
Art. 10.      Restano ferme le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di agenzie di viaggio
Art. 11.      Restano salve le attribuzioni dell'Amministrazione militare in materia di rifugi alpini
Art. 12.      Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e classifica delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di dispensa dalla costituzione delle [...]
Art. 13.      Alla nomina dei presidenti e dei componenti dei Comitati amministrativi delle Aziende autonome di cura e soggiorno, allo scioglimento dei Comitati stessi, nonchè alla [...]
Art. 14.      I provvedimenti previsti negli articoli 12 e 13 devono essere comunicati dal presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo entro 15 giorni dalla loro [...]
Art. 15.      Le leggi regionali modificative dell'ordinamento e dei servizi in materia di turismo e industrie alberghiere, o comunque ad essi attinenti, terranno conto delle esigenze [...]
Art. 16.      Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale [...]


§ 98.1.29472 - D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 [1].

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(G.U. 28 aprile 1952, n. 99)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la difesa;

     Decreta:

 

 

Disposizioni relative al turismo e alle industrie alberghiere

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di turismo, industrie alberghiere e rifugi alpini sono trasferiti alla Giunta regionale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Commissariato per il turismo i dati statistici ed ogni altro elemento di cui siano richiesti per le esigenze del turismo, e a conformarsi alle direttive del Commissariato nella raccolta e nella elaborazione dei dati e degli elementi medesimi.

     Sono inoltre tenuti a svolgere gli altri compiti che siano loro demandati dal Commissariato per il turismo.

 

          Art. 3.

     La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dalla Giunta regionale.

     Le attribuzioni di vigilanza e tutela sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e sui Comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, già spettanti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa, sono esercitate dalle Giunte provinciali.

     Contro i provvedimenti della Giunta provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

 

          Art. 4.

     Alla nomina dei presidenti degli Enti provinciali per il turismo la Giunta regionale provvede sentito il Commissariato per il turismo.

 

          Art. 5.

     I segretari degli Enti provinciali per il turismo sono nominati, sentito il Commissariato per il turismo, tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni. Ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico è comunicato dalla Regione al Commissariato per il turismo.

     Il Commissariato per il turismo può provvedere, per esigenze di servizio e d'intesa con la Giunta regionale, al trasferimento fuori Regione dei segretari degli Enti provinciali per il turismo.

 

          Art. 6.

     Ai fini della necessaria azione di coordinamento sul piano nazionale, i programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale o provinciale sono tempestivamente comunicati al Commissariato per il turismo per il parere.

     Le manifestazioni turistiche di carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate o autorizzate dallo Stato nel territorio della Regione, sono tempestivamente comunicate alla Giunta regionale.

 

          Art. 7.

     L'Ente nazionale industrie turistiche continua a svolgere i propri compiti istituzionali anche nell'interesse del turismo della Regione.

 

          Art. 8.

     I criteri che le leggi dello Stato prescrivono per la determinazione delle classifiche alberghiere e le disposizioni a carattere nazionale in materia di tariffe alberghiere valgono anche per la Regione.

     Le deliberazioni della Giunta regionale sui provvedimenti amministrativi in materia di classifica e tariffe alberghiere sono impugnabili con ricorso al Commissariato per il turismo nei modi e termini previsti dal decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in materia di vincolo alberghiero si applicano anche nella Regione.

     Le attribuzioni e i poteri conferiti al Commissariato per il turismo dal decreto 2 gennaio 1936, n. 275, e successive modificazioni, sono esercitati dalla Giunta regionale.

     Le deliberazioni della Giunta regionale sono trasmesse entro 10 giorni al Commissariato per il turismo e diventano esecutive solo se nei 30 giorni successivi al ricevimento delle stesse da parte del Commissariato non sono da questo annullate. All'annullamento si procede, con motivato provvedimento, soltanto per ragioni di legittimità o di prevalente interesse nazionale.

 

          Art. 10.

     Restano ferme le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di agenzie di viaggio.

 

          Art. 11.

     Restano salve le attribuzioni dell'Amministrazione militare in materia di rifugi alpini.

 

          Art. 12.

     Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e classifica delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di dispensa dalla costituzione delle aziende, di revoca del riconoscimento di stazioni di cura, soggiorno e turismo, sono esercitate dalla Giunta regionale, sentito il Ministero delle finanze.

 

          Art. 13.

     Alla nomina dei presidenti e dei componenti dei Comitati amministrativi delle Aziende autonome di cura e soggiorno, allo scioglimento dei Comitati stessi, nonchè alla nomina di commissari straordinari provvede la Giunta regionale.

 

          Art. 14.

     I provvedimenti previsti negli articoli 12 e 13 devono essere comunicati dal presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo entro 15 giorni dalla loro emanazione.

 

          Art. 15.

     Le leggi regionali modificative dell'ordinamento e dei servizi in materia di turismo e industrie alberghiere, o comunque ad essi attinenti, terranno conto delle esigenze di coordinamento considerate nel presente decreto e di quelle relative allo svolgimento delle attribuzioni demandate dal Commissariato per il turismo agli enti ed organi operanti nella Regione;

 

Disposizione finale

 

          Art. 16.

     Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278.