§ 98.1.29467 - D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1951
Numero:1767


Sommario
Art. 1.  (Licenza di impianto)
Art. 2.  (Libretto di matricola)
Art. 3.  (Licenza di esercizio)
Art. 4.  (Rinnovo della licenza di esercizio)
Art. 5.  (Targhe)
Art. 6.  (Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione)
Art. 7.  (Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione)
Art. 8.  (Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla commissione)
Art. 9.  (Certificato di abilitazione)
Art. 10.  (Intervento del Prefetto nei casi di inosservanza)
Art. 11.  (Norma transitoria)


§ 98.1.29467 - D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato

(G.U. 17 marzo 1952, n. 66)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che disciplina l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato;

     Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, che approva le norme che disciplinano le caratteristiche tecniche dei vari tipi d'impianto, nonché quelle per la costruzione, installazione, manutenzione ed esercizio degli ascensori e montacarichi;

     Ritenuta la necessità di emanare le norme di esecuzione, ai sensi dell'art. 12 della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

     Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

Art. 1. (Licenza di impianto) [1]

 

     Art. 2. (Libretto di matricola) [2]

 

     Art. 3. (Licenza di esercizio) [3]

 

     Art. 4. (Rinnovo della licenza di esercizio) [4]

 

     Art. 5. (Targhe) [5]

 

     Art. 6. (Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione) [6]

     [Il Prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e private.

     La Commissione di cui all'art. 5 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415, è nominata dal Prefetto ed è composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni.

     Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente.

     Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al Prefetto che nell'esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della commissione di esame.

     L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione.

     A ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.]

 

     Art. 7. (Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione) [7]

     [L'aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve presentare al Prefetto:

     a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni;

     b) certificato penale;

     c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa;

     d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.]

 

     Art. 8. (Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla commissione)

     L'aspirante sarà sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica.

     L'esame orale deve accertare la conoscenza generale delle leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori, del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni.

     La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovrà inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano od in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto.

 

     Art. 9. (Certificato di abilitazione)

     Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal Prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della commissione d'esame.

     Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.

 

     Art. 10. (Intervento del Prefetto nei casi di inosservanza)

     In caso di inosservanza delle disposizioni della L. 24 ottobre 1942, n. 1415, del D.Lgt. 31 agosto 1945, n. 600, e di quelle di cui agli articoli precedenti, il Prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele.

     Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio.

 

     Art. 11. (Norma transitoria) [8]

     Coloro che hanno superato le prove di idoneità dinanzi a Commissioni di Stato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono dispensati dal sostenere ulteriori esami e possono ottenere il certificato di cui al precedente art. 9.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 20 novembre 2017, n. 167.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 20 novembre 2017, n. 167.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.