§ 98.1.29453 - D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362 .
Approvazione del regolamento contenente norme per il funzionamento dei centri meccanografici, istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/1951
Numero:362


Sommario
Art. 1.      Alla compilazione dei titoli di spesa afferenti il debito vitalizio a carico dello Stato e delle aziende o Amministrazioni autonome di Stato si provvede mediante il [...]
Art. 2.      Ai fini di cui all'articolo precedente, gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - di cui alla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. [...]
Art. 3.      Gli Uffici provinciali del tesoro, all'inizio dei pagamenti, trasmettono all'Ufficio provinciale del tesoro, sede del centro meccanografico della propria circoscrizione, [...]
Art. 4.      Gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - ricevuti gli estratti conformi ai ruoli di conto corrente, ne prendono nota nel rispettivo registro [...]
Art. 5.      Il pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, viene disposto a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie [...]
Art. 6.      A ciascuno degli Uffici provinciali del tesoro - sede di centro meccanografico - viene intestato un conto corrente postale infruttifero di serie speciale per il [...]
Art. 7.      L'apertura dei conti correnti postali sopradetti è richiesta all'Amministrazione postale dalla Direzione generale del tesoro che provvede a comunicare al competente [...]
Art. 8.      L'ufficio dei conti correnti postali dà partecipazione all'Ufficio provinciale del tesoro correntista di tutte le operazioni di accredito e di quelle di addebito per [...]
Art. 9.      Le operazioni di accreditamento sono eseguite esclusivamente dagli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - mediante ordini collettivi di spesa da [...]
Art. 10.      Entro il giorno 10 di ciascun mese gli ordini di cui al precedente articolo sono fatti recapitare, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro [...]
Art. 11.      Gli assegni non possono essere tratti a favore di più assegnatari, salvo che si tratti di più compartecipi alla stessa iscrizione o di eredi
Art. 12.      Gli assegni devono indicare, oltre le generalità e l'indirizzo dell'assegnatario, anche l'ufficio postale (in codice) che deve effettuarne il pagamento, nonchè gli [...]
Art. 13.      All'intestazione degli assegni, tratti a favore di assegnatari giuridicamente incapaci, si deve aggiungere la dicitura "rappresentato da ............." seguita dalle [...]
Art. 14.      Gli assegni emessi ai sensi del presente regolamento sono muniti meccanicamente del bollo d'ufficio e della firma del direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro - [...]
Art. 15.      Gli assegni di conto corrente speciale non sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'ufficio conti correnti, prevista per gli assegni ordinari di conto corrente [...]
Art. 16.      Gli assegni sono tratti sull'ufficio postale situato nel luogo di residenza del pensionato e possono superare il limite massimo di importo stabilito per il servizio [...]
Art. 17.      Alle scadenze stabilite per il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri, gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - traggono sui [...]
Art. 18.      Per gli assegni emessi si provvede alla redazione automatica, per provincia, della distinta di carico, sommata per ufficio postale incaricato del pagamento, da inviarsi [...]
Art. 19.      L'Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico - provvede a redigere automaticamente distinte di conferma, in doppio esemplare, degli assegni [...]
Art. 20.      Ogni variazione o correzione ad inchiostro sull'assegno, anche se convalidata da apposita annotazione, è vietata tranne che per l'indicazione dell'ufficio postale che [...]
Art. 21.      L'annullamento degli assegni, in tutti i casi in cui sia necessario, è fatto mediante perforazione sopra una determinata sezione dell'assegno, sul quale debbono restare [...]
Art. 22.      Su presentazione del certificato d'iscrizione o della credenziale, gli uffici postali incaricati effettuano a vista il pagamento degli assegni, osservando le [...]
Art. 23.      Per il pagamento degli assegni a chi non sappia o non possa scrivere, è necessario l'intervento di due testimoni, che garantiscono l'identità del percipiente
Art. 24.      Gli assegni non possono essere pagati che all'assegnatario od a persona delegata dall'assegnatario stesso, mediante delega scritta a tergo degli assegni
Art. 25.      Gli assegni possono essere anche pagati ad un rappresentante dell'assegnatario previa produzione di apposito mandato speciale ed in base a certificato di esistenza in [...]
Art. 26.      Il pagamento degli assegni a favore dei pensionati ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, in luoghi di cura o detenuti in stabilimenti di pena, è [...]
Art. 27.      L'assegnatario può richiedere che l'assegno sia, anzichè pagato, commutato in un versamento sul proprio conto corrente postale, purchè iscritto nella circoscrizione del [...]
Art. 28.      E' consentito di far convertire l'importo degli assegni dovuti a minori od inabilitati o interdetti in libretti delle Casse di risparmio o in buoni postali, nominativi [...]
Art. 29.      Per il pagamento delle pensioni o degli assegni congeneri, nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione degli assegnatari, nonchè per il pagamento delle quote [...]
Art. 30.      Gli assegni di cui al presente regolamento hanno la validità di tre mesi, oltre quello di emissione e non possono essere ulteriormente pagati
Art. 31.      La rinnovazione degli assegni smarriti, sottratti o distrutti, è ammessa alla sola condizione che l'assegnatario rilasci, sotto la propria responsabilità, apposita [...]
Art. 32.      La rinnovazione degli assegni diretti ad assegnatari ricoverati in luogo di cura, di beneficenza o detenuti in luoghi di pena, può essere eseguita a favore dei direttori [...]
Art. 33.      Gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - trasmettono mensilmente agli Uffici provinciali del tesoro della propria circoscrizione l'elenco [...]
Art. 34.      Effettuato il pagamento degli assegni, gli uffici postali li trasmettono alla propria Direzione provinciale, che li produce, con apposito elenco in rigoroso ordine [...]
Art. 35.      Gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - dopo aver proceduto alle annotazioni di avvenuto pagamento sulle corrispondenti schede contabili di [...]
Art. 36.      Gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - dopo le operazioni di conguaglio di cui al precedente art. 10, provvedono alla compilazione dei conti [...]
Art. 37.      Agli effetti del presente regolamento sono riconosciuti creditori degli assegni soltanto coloro che risultino intestatari dei certificati di iscrizione (libretti) e [...]
Art. 38.      Per le disposizioni di pagamento di assegni caduti in successione provvede l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la rispettiva partita, con le modalità [...]
Art. 39.      Sulle pensioni e sugli assegni congeneri possono essere effettuate soltanto le ritenute consentite per legge
Art. 40.      L'importo delle ritenute extra erariali, di cui al precedente articolo, gravanti sulle pensioni od assegni congeneri, è versato agli enti creditori esclusivamente [...]
Art. 41.      Le somme rappresentate dagli assegni di conto corrente di serie speciale si prescrivono, per le pensioni, ai sensi dell'art. 2, 1° comma del regio decreto-legge 19 [...]
Art. 42.      Non sono ammesse opposizioni od impedimenti al pagamento degli assegni emessi in base al presente regolamento giusta quanto dispone l'art. 69 del regio decreto 18 [...]
Art. 43.      Nei casi di pensione ripartita fra più compartecipi, a ciascuna delle rispettive partite è dato un proprio distinto numero d'iscrizione, ai sensi dell'art. 10 del regio [...]
Art. 44.      Le schede contabili di movimento, riguardanti gli assegni esistenti, sono conservate per tutto l'anno successivo alla compilazione del conto individuale di cui al [...]
Art. 45.      La fornitura degli stampati riguardanti il servizio meccanografico agli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - è disposta dalla Direzione [...]
Art. 46.      Le firme dei direttori degli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centri meccanografici - e dei loro sostituti sono incise su appositi punzoni dalla Zecca o dal [...]
Art. 47.      I punzoni e le corrispondenti matrici delle firme sopraindicate sono custoditi nella cassaforte del centro meccanografico, della quale una chiave è tenuta dal direttore [...]
Art. 48.      I punzoni e le matrici relativi alla firma del sostituto del direttore dell'Ufficio - sede di centro meccanografico - sono custoditi nella cassaforte, in busta sigillata
Art. 49.      All'apposizione automatica della firma sugli ordini di cui al presente regolamento, assiste il titolare dell'Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro [...]
Art. 50.      I libretti di pensione o le credenziali dei pensionati ed altri assegnatari, consegnati agli Uffici provinciali del tesoro ai termini dell'art. 12 del regio decreto 24 [...]
Art. 51.      Il pagamento delle pensioni e di altri assegni a mezzo degli Istituti di credito all'estero corrispondenti del Tesoro, può essere disposto anche con ordini diretti [...]
Art. 52.      Il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi all'estero, a favore dei beneficiari residenti in centri in cui non funzionano dipendenze degli Istituti di [...]
Art. 53.      Per quanto non è previsto dalle presenti norme, si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato per il pagamento delle pensioni


§ 98.1.29453 - D.P.R. 31 maggio 1951, n. 362 [1].

Approvazione del regolamento contenente norme per il funzionamento dei centri meccanografici, istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38, e per il pagamento del debito vitalizio mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.

(G.U. 5 giugno 1951, n. 125)

 

     E' approvato l'unito regolamento - vistato dal Ministro per il tesoro - contenente norme per il funzionamento dei Centri meccanografici e per il pagamento del debito vitalizio mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.

 

Capo I

 

Sezione 1

 

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     Alla compilazione dei titoli di spesa afferenti il debito vitalizio a carico dello Stato e delle aziende o Amministrazioni autonome di Stato si provvede mediante il sistema meccanografico basato su schede perforate, ai sensi dell'art. 1 della legge in data 3 febbraio 1951, n. 38.

 

          Art. 2.

     Ai fini di cui all'articolo precedente, gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - di cui alla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, provvedono altresì alla compilazione dei relativi elaborati.

 

          Art. 3.

     Gli Uffici provinciali del tesoro, all'inizio dei pagamenti, trasmettono all'Ufficio provinciale del tesoro, sede del centro meccanografico della propria circoscrizione, l'estratto conforme al ruolo di conto corrente individuale quale autorizzazione di carattere continuativo per corrispondere le rate delle scadenze stabilite.

     Avvenendo variazioni nelle partite suddette, gli Uffici provinciali del tesoro ne informano subito l'Ufficio sede del centro meccanografico della propria circoscrizione, che provvede alle conseguenti modificazioni.

     Gli estratti e le relative note di variazione sono spediti con elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito per ricevuta.

     Venendo a cessare la partita, gli uffici predetti ne danno subito notizia all'Ufficio provinciale del tesoro - sede del centro meccanografico - della propria circoscrizione, che provvede alla sospensione dei pagamenti comunicando agli uffici interessati la decorrenza della sospensione.

     I direttori degli Uffici provinciali del tesoro sono personalmente responsabili dell'esattezza degli estratti di conto corrente e della tempestiva comunicazione delle note di variazioni e della sospensione dei pagamenti.

 

          Art. 4.

     Gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - ricevuti gli estratti conformi ai ruoli di conto corrente, ne prendono nota nel rispettivo registro di carico, provvedono all'impianto delle occorrenti matrici, in piena conformità degli estratti medesimi, e dispongono i pagamenti osservando le disposizioni del presente regolamento.

     Alla chiusura dell'esercizio finanziario provvedono all'accertamento della consistenza delle matrici con quella degli estratti di conto corrente individuali vigenti al 30 giugno. Tale adempimento deve formare oggetto di regolare verbale da inviarsi in copia, per notizia, alla Corte dei conti.

 

Sezione 2

 

CONTI CORRENTI POSTALI DI SERIE SPECIALE

 

          Art. 5.

     Il pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, viene disposto a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale, recapitati direttamente al domicilio degli assegnatari.

     A tale effetto i direttori degli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - quali ordinatori secondari della spesa, emettono, a favore degli assegnatari, assegni postali localizzati, costituenti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici, conformi all'estratto del conto corrente, di cui al precedente art. 3.

     I direttori degli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - sono responsabili, quali ordinatori secondari della spesa, dei pagamenti che vengono disposti dai rispettivi centri meccanografici, salva la responsabilità degli altri capi degli Uffici provinciali del tesoro aggregati al centro, prevista dall'art. 3 summenzionato.

 

          Art. 6.

     A ciascuno degli Uffici provinciali del tesoro - sede di centro meccanografico - viene intestato un conto corrente postale infruttifero di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio ed assegni congeneri, avente la seguente intestazione: Ufficio provinciale del tesoro di ....... Pagamento del debito vitalizio.

 

          Art. 7.

     L'apertura dei conti correnti postali sopradetti è richiesta all'Amministrazione postale dalla Direzione generale del tesoro che provvede a comunicare al competente ufficio dei conti correnti postali il fac-simile della firma del capo dell'ufficio e del suo sostituto.

 

          Art. 8.

     L'ufficio dei conti correnti postali dà partecipazione all'Ufficio provinciale del tesoro correntista di tutte le operazioni di accredito e di quelle di addebito per avvenuto pagamento sul conto corrente.

     Le operazioni suddette sono esenti da tassa.

     Non sono consentite operazioni di accreditamento e di addebitamento non previste dal presente regolamento.

 

          Art. 9.

     Le operazioni di accreditamento sono eseguite esclusivamente dagli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - mediante ordini collettivi di spesa da estinguersi presso le Casse provinciali delle poste con la clausola della commutazione in conto corrente postale di serie speciale.

     La dichiarazione di avvenuto accreditamento in conto corrente deve essere autenticata con il timbro e con la firma del titolare della Cassa provinciale delle poste e del controllore, dopo di che gli ordini predetti sono versati alla locale Sezione di tesoreria provinciale quali titoli estinti da rimborsare con le modalità indicate dall'art. 235 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato.

 

          Art. 10.

     Entro il giorno 10 di ciascun mese gli ordini di cui al precedente articolo sono fatti recapitare, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico - alle Casse provinciali delle poste per le operazioni di accreditamento ai corrispondenti conti correnti postali di serie speciale.

     Sulla base degli estratti conformi ai ruoli di conto corrente, di cui all'art. 3, gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - emettono, per provincia, per capitolo di spesa e per competenza e residui, per il mese di luglio di ogni anno, ordini di pagamento collettivi per una somma pari al doppio dell'importo degli assegni corrispondenti a detto mese e, successivamente, ordini di pagamento per l'importo degli assegni pagati nel mese precedente, compresi nella contabilità mensili rese dall'Amministrazione postale, detratto l'importo degli assegni comunque non più pagabili.

     Per il mese di giugno (compreso il periodo di proroga delle operazioni di esercizio) si provvede al conguaglio delle somme come sopra accennato ed, occorrendo, al relativo saldo.

     Ove, dopo effettuate le operazioni di conguaglio, rimangano giacenti a fine esercizio somme residue non erogate, queste vengono riversate in Tesoreria distintamente per ciascuna provincia, mediante postagiro emesso dal competente Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico - sul proprio conto corrente postale speciale a favore della Tesoreria provinciale, che rilascerà quietanza di entrata con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio, se trattasi di pensione o di assegni similari a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattasi di pensione o di assegno a carico delle Amministrazioni o aziende autonome di Stato.

     Gli Uffici provinciali del tesoro - sede di centro meccanografico - dopo averne preso nota nelle proprie scritture, trasmettono le quietanze suddette direttamente alla Corte dei conti. Soltanto nel caso di pensione o di assegno a carico delle Amministrazioni o aziende autonome di Stato, i vaglia del Tesoro citati saranno comunicati alle altre competenti Amministrazioni.

 

Sezione 3

 

MODALITA' DI EMISSIONE DEGLI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE POSTALE DI SERIE SPECIALE

 

          Art. 11.

     Gli assegni non possono essere tratti a favore di più assegnatari, salvo che si tratti di più compartecipi alla stessa iscrizione o di eredi.

 

          Art. 12.

     Gli assegni devono indicare, oltre le generalità e l'indirizzo dell'assegnatario, anche l'ufficio postale (in codice) che deve effettuarne il pagamento, nonchè gli estremi (in codice) del bilancio su cui grava la spesa.

 

          Art. 13.

     All'intestazione degli assegni, tratti a favore di assegnatari giuridicamente incapaci, si deve aggiungere la dicitura "rappresentato da ............." seguita dalle generalità del rappresentante legale e dall'indirizzo di questi.

 

          Art. 14.

     Gli assegni emessi ai sensi del presente regolamento sono muniti meccanicamente del bollo d'ufficio e della firma del direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico - o del suo sostituto, nominato con determinazione ministeriale.

 

          Art. 15.

     Gli assegni di conto corrente speciale non sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'ufficio conti correnti, prevista per gli assegni ordinari di conto corrente postale; la data di emissione tiene luogo di quella della vidimazione agli effetti del termine di validità stabilito dall'art. 30.

 

          Art. 16.

     Gli assegni sono tratti sull'ufficio postale situato nel luogo di residenza del pensionato e possono superare il limite massimo di importo stabilito per il servizio ordinario dei conti correnti postali.

     Nelle località aventi più uffici postali, gli assegni possono essere tratti sull'ufficio designato a richiesta del pensionato o del delegato all'incasso.

     Gli assegni tratti su località dalla quale l'intestatario siasi trasferito possono essere pagati nell'ufficio postale del luogo ove l'assegnatario si trova, previa modificazione, da parte dell'ufficio traente, della designazione dell'ufficio postale pagatore, sempre che questo trovisi nella circoscrizione dell'ufficio provinciale del tesoro facente capo all'ufficio traente.

 

          Art. 17.

     Alle scadenze stabilite per il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri, gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - traggono sui propri conti correnti postali di serie speciale, salva l'eccezione di cui al precedente art. 11, assegni individuali e, dopo averli scritturati come al seguente art. 18, li trasmettono all'Amministrazione postale per il recapito agli assegnatari nel proprio domicilio.

     Nei casi di irriperibilità, ovvero di rifiuto del beneficiario e riceverli, sono restituiti all'Ufficio provinciale del tesoro traente.

     Le modalità e le cautele per la spedizione degli assegni sono determinate d'accordo con l'Amministrazione delle poste.

 

          Art. 18.

     Per gli assegni emessi si provvede alla redazione automatica, per provincia, della distinta di carico, sommata per ufficio postale incaricato del pagamento, da inviarsi al competente Ufficio provinciale del tesoro per notizia dell'avvenuta emissione e spedizione degli assegni stessi.

     La raccolta delle distinte sopradette, munite di numero progressivo per ogni esercizio, costituisce il Registro di prenotazione degli assegni emessi sulle partite in carico per ogni Ufficio provinciale del tesoro.

 

          Art. 19.

     L'Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico - provvede a redigere automaticamente distinte di conferma, in doppio esemplare, degli assegni localizzati per ciascun ufficio pagatore.

     Le distinte anzidette vengono trasmesse alla competente Direzione provinciale delle poste (Ragioneria) che, dopo averle munite del proprio visto di autorizzazione al pagamento, ne trasmette un esemplare all'ufficio postale che deve effettuare il pagamento degli assegni ivi compresi, trattenendo l'altro esemplare per i propri atti.

     Una distinta riepilogativa per ogni scadenza di pagamento viene pure trasmessa alla Direzione provinciale delle poste sopradetta a cura dell'ufficio traente degli assegni.

 

          Art. 20.

     Ogni variazione o correzione ad inchiostro sull'assegno, anche se convalidata da apposita annotazione, è vietata tranne che per l'indicazione dell'ufficio postale che deve effettuarne il pagamento.

     Quest'ultima variazione può essere fatta soltanto dall'Ufficio provinciale del tesoro traente, che munisce la variazione stessa di conferma, firmata dal capo dell'ufficio, e dà immediata notizia del cambiamento ai due uffici postali interessati, tramite le competenti Ragionerie provinciali delle poste, ai sensi del precedente art. 16.

 

          Art. 21.

     L'annullamento degli assegni, in tutti i casi in cui sia necessario, è fatto mediante perforazione sopra una determinata sezione dell'assegno, sul quale debbono restare comunque inalterate le altre parti essenziali; nonchè mediante apposizione, nel rovescio dell'assegno, del bollo ad inchiostro indelebile con la parola "annullato".

 

Sezione 4

 

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

 

          Art. 22.

     Su presentazione del certificato d'iscrizione o della credenziale, gli uffici postali incaricati effettuano a vista il pagamento degli assegni, osservando le disposizioni dell'art. 421 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonchè le modalità del presente regolamento, dopo aver fatto i debiti riscontri con la distinta di conferma, di cui all'art. 19, ricevuta alla propria amministrazione, prendendone nota sulla medesima a fianco di ciascun titolo.

     Sugli assegni pagati gli uffici postali appongono il timbro "pagato", il bollo a data e la firma dell'ufficiale pagatore.

     Analogamente dovranno annullare l'apposita casella del rispettivo certificato d'iscrizione o della credenziale.

 

          Art. 23.

     Per il pagamento degli assegni a chi non sappia o non possa scrivere, è necessario l'intervento di due testimoni, che garantiscono l'identità del percipiente.

     Per tali pagamenti si osservano le norme seguenti:

     1) se il richiedente è analfabeta od impossibilitato a firmare, deve quietanzare mediante segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni;

     2) se il richiedente è cieco, deve quietanzare con la firma o con il segno di croce, ambedue convalidati dalla firma di due testimoni;

     3) se il percipiente, impossibilitato a firmare, non sia neanche in grado di apporre il segno di croce, le firme dei testimoni debbono essere precedute dalla formula "per l'avente diritto sig. ..........., presente ma impossibilitato a firmare".

 

          Art. 24.

     Gli assegni non possono essere pagati che all'assegnatario od a persona delegata dall'assegnatario stesso, mediante delega scritta a tergo degli assegni.

     Tale delega è valida se la firma del delegante corrisponde a quella risultante dal certificato di iscrizione o sia conosciuta personalmente dall'ufficio pagatore.

     In caso contrario e nel caso in cui l'assegnatario non sia in grado di firmare, il pagamento si effettua ugualmente al delegato, ove questi sia conosciuto personalmente dall'ufficiale pagatore.

     Ove non ricorrano le circostanze di cui sopra, dovrà provvedersi al pagamento nei modi stabiliti dall'articolo seguente.

 

          Art. 25.

     Gli assegni possono essere anche pagati ad un rappresentante dell'assegnatario previa produzione di apposito mandato speciale ed in base a certificato di esistenza in vita dell'assegnatario da produrre ogni sei mesi, alle scadenze già fissate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166.

     E' consentita, altresì, la riscossione degli assegni a mezzo di una banca, nella località di residenza del pensionato, alla quale siano stati dall'assegnatario affidati, con la clausola "per l'incasso".

     In quest'ultimo caso non occorre il certificato di esistenza in vita del pensionato, purchè consti alla banca che il pensionato è in vita. La banca risponde dell'autenticità della firma del beneficiario ed appone nell'apposita casella del libretto di pensione o della credenziale il proprio bollo a data, come detto nell'art. 22.

 

          Art. 26.

     Il pagamento degli assegni a favore dei pensionati ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, in luoghi di cura o detenuti in stabilimenti di pena, è effettuato tramite i direttori degli istituti o stabilimenti stessi, su presentazione dei titoli già quietanzati dagli aventi diritto e muniti di vidimazione dei direttori medesimi.

     In questo caso viene annullata dal predetto direttore l'apposita casella del libretto di pensione o della credenziale come all'ultimo comma dell'art. 22.

 

          Art. 27.

     L'assegnatario può richiedere che l'assegno sia, anzichè pagato, commutato in un versamento sul proprio conto corrente postale, purchè iscritto nella circoscrizione del luogo di sua residenza.

     Ove l'assegno già quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione potrà avere ugualmente luogo se il presentatore sia personalmente conosciuto dall'ufficiale postale.

     Per tale operazione non è dovuta alcuna tassa.

 

          Art. 28.

     E' consentito di far convertire l'importo degli assegni dovuti a minori od inabilitati o interdetti in libretti delle Casse di risparmio o in buoni postali, nominativi fruttiferi con annotazione di vincolo per capitale ed eventualmente per interessi.

     Le operazioni di cui sopra sono effettuate dal competente ufficio postale.

 

          Art. 29.

     Per il pagamento delle pensioni o degli assegni congeneri, nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione degli assegnatari, nonchè per il pagamento delle quote alimentari, gli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le corrispondenti partite, danno periodicamente le occorrenti disposizioni al competente Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico - dopo eseguiti gli accertamenti di rito circa la esistenza in vita degli assegnatari e della sussistenza di tutte le altre condizioni cui è subordinato il pagamento della pensione o degli assegni congeneri.

     Per il pagamento delle pensioni od assegni congeneri dovuti a creditori trasferitisi all'estero, per mezzo di procuratori degli stessi residenti nel territorio nazionale, gli Uffici provinciali del tesoro danno le disposizioni del caso all'Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico - dopo aver ricevuto il regolare certificato di esistenza in vita dei suddetti.

 

Sezione 5

 

VALIDITA' E RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI

 

          Art. 30.

     Gli assegni di cui al presente regolamento hanno la validità di tre mesi, oltre quello di emissione e non possono essere ulteriormente pagati.

     Gli assegni scaduti, ma non smarriti, nè prescritti, possono essere rinnovati a richiesta degli assegnatari che li presentino al competente Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa di pensione.

     Quest'ultimo ufficio dispone il rinnovo degli assegni scaduti.

 

          Art. 31.

     La rinnovazione degli assegni smarriti, sottratti o distrutti, è ammessa alla sola condizione che l'assegnatario rilasci, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione, da presentarsi all'ufficio postale su cui è stato tratto l'assegno, nella quale si obbliga a risarcire l'Erario di qualsiasi danno possa derivargli dalla consegna del nuovo assegno ed a restituire l'assegno originale che venga eventualmente recuperato.

     L'ufficio postale certifica, sotto la sua responsabilità, il non avvenuto pagamento ed inoltra la richiesta di rinnovazione del competente Ufficio provinciale del tesoro.

     La rinnovazione però non è eseguibile fino a quando non siano state ultimate le operazioni contabili entro il periodo di validità dell'assegno.

 

          Art. 32.

     La rinnovazione degli assegni diretti ad assegnatari ricoverati in luogo di cura, di beneficenza o detenuti in luoghi di pena, può essere eseguita a favore dei direttori degli enti stessi, che abbiano pagato, ai sensi dell'art. 26, durante il periodo di validità, i detti assegni senza aver richiesto il rimborso dalle Poste prima della scadenza del periodo di validità e dietro produzione degli assegni originali già pagati.

 

          Art. 33.

     Gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - trasmettono mensilmente agli Uffici provinciali del tesoro della propria circoscrizione l'elenco descrittivo degli assegni non pagati, scaduti di validità.

     Gli Uffici provinciali del tesoro sopradetti ne prendono nota nell'apposito registro di prenotazione degli assegni emessi.

 

Capo II

 

Sezione 1

 

PROCEDIMENTO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ASSEGNI POSTALI PAGATI

 

          Art. 34.

     Effettuato il pagamento degli assegni, gli uffici postali li trasmettono alla propria Direzione provinciale, che li produce, con apposito elenco in rigoroso ordine progressivo di numero ordinale di assegno, al competente Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico.

     Le ragionerie delle Direzioni provinciali delle poste compilano una distinta riepilogativa degli assegni pagati dai dipendenti uffici e la trasmettono in duplice copia al competente ufficio conti correnti per l'addebitamento al conto corrente speciale dell'Ufficio provinciale del tesoro traente.

     L'ufficio conti correnti trasmette a quest'ultimo una copia della distinta riepilogativa con gli estremi dell'addebitamento ed il conseguente saldo del conto.

 

          Art. 35.

     Gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - dopo aver proceduto alle annotazioni di avvenuto pagamento sulle corrispondenti schede contabili di movimento, trasmettono con elenchi descrittivi gli assegni estinti alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni o Aziende autonome di Stato, non oltre quindici giorni dal loro ricevimento.

 

          Art. 36.

     Gli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - dopo le operazioni di conguaglio di cui al precedente art. 10, provvedono alla compilazione dei conti individuali dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario a ciascun pensionato e li trasmettono nel termine prescritto dalle istruzioni ai competenti Uffici provinciali del tesoro della propria circoscrizione, in doppio elenco di accompagnamento, di cui un esemplare sarà restituito per ricevuta dall'ufficio ricevente.

     Tali conti individuali rappresentano il carico dei pagamenti e sono cautamente custoditi, come i ruoli di conto corrente mod. 67 L.P.

     Il conto individuale, oltre al nome e cognome dell'intestatario ed al numero di iscrizione, contiene distintamente per ogni assegno pagato all'intestatario e ai suoi creditori:

     il numero ordinale dell'assegno;

     la rata cui si riferisce;

     il suo importo;

     il numero del capitolo del bilancio, su cui grava la spesa;

     il mese di contabilizzazione;

     il totale complessivo delle somme pagate nell'esercizio.

 

Sezione 2

 

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

 

          Art. 37.

     Agli effetti del presente regolamento sono riconosciuti creditori degli assegni soltanto coloro che risultino intestatari dei certificati di iscrizione (libretti) e delle credenziali.

     Il certificato d'iscrizione è documento di identità personale perchè munito della fotografia dell'intestatario, autenticata dal sindaco del comune che ne effettua la consegna.

     Il certificato d'iscrizione e la credenziale sono presentati all'ufficiale pagatore in ogni caso di riscossione.

 

          Art. 38.

     Per le disposizioni di pagamento di assegni caduti in successione provvede l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la rispettiva partita, con le modalità previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dal precedente art. 3.

     I documenti occorsi per la liquidazione sono trasmessi alla Corte dei conti o alle Amministrazioni e aziende autonome di Stato, facendo riferimento alla contabilità in cui è compreso il relativo assegno pagato.

 

          Art. 39.

     Sulle pensioni e sugli assegni congeneri possono essere effettuate soltanto le ritenute consentite per legge.

 

          Art. 40.

     L'importo delle ritenute extra erariali, di cui al precedente articolo, gravanti sulle pensioni od assegni congeneri, è versato agli enti creditori esclusivamente mediante postagiro, da trasmettersi al competente ufficio conti correnti.

     L'ufficio conti, effettuate le operazioni di sua competenza, restituisce il postagiro all'Ufficio provinciale del tesoro traente, con la dichiarazione di avvenuto accreditamento sul conto corrente dell'ente creditore.

 

          Art. 41.

     Le somme rappresentate dagli assegni di conto corrente di serie speciale si prescrivono, per le pensioni, ai sensi dell'art. 2, 1° comma del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, e per gli altri assegni vitalizi ai sensi delle leggi speciali che li riguarda o, in mancanza, del Codice civile.

 

          Art. 42.

     Non sono ammesse opposizioni od impedimenti al pagamento degli assegni emessi in base al presente regolamento giusta quanto dispone l'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1924, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

     Ove venissero notificati all'Amministrazione postale o all'ufficio postale, sui cui è tratto il pagamento degli assegni, atti di opposizione al pagamento di assegni di cui al presente regolamento, i predetti uffici trasmettono l'atto notificato al competente Ufficio provinciale del tesoro del capoluogo della propria provincia, per gli ulteriori suoi adempimenti, senza però sospendere il pagamento dell'assegno presentato per la riscossione.

 

          Art. 43.

     Nei casi di pensione ripartita fra più compartecipi, a ciascuna delle rispettive partite è dato un proprio distinto numero d'iscrizione, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

     In questo caso deve farsi riferimento sulle diverse partite ai numeri progressivi di iscrizione dati alle altre.

 

          Art. 44.

     Le schede contabili di movimento, riguardanti gli assegni esistenti, sono conservate per tutto l'anno successivo alla compilazione del conto individuale di cui al precedente art. 36.

     Trascorso tale periodo, le schede sopra indicate, dopo essere state inutilizzate mediante taglio, vengono cedute all'Istituto Poligrafico dello Stato.

     Analogamente si provvede per le schede matrici, comunque non utilizzabili.

     Il ricavato della vendita viene versato in Tesoreria in conto entrate eventuali del Tesoro.

 

          Art. 45.

     La fornitura degli stampati riguardanti il servizio meccanografico agli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centro meccanografico - è disposta dalla Direzione generale del tesoro, alla quale deve esserne fatta richiesta.

 

          Art. 46.

     Le firme dei direttori degli Uffici provinciali del tesoro - sedi di centri meccanografici - e dei loro sostituti sono incise su appositi punzoni dalla Zecca o dal Poligrafico dello Stato ed i relativi fac-simili sono trasmessi alla Corte dei conti per mezzo del Ministero del tesoro.

     Le richieste relative alla incisione delle dette firme sono fatte agli stabilimenti sopra indicati esclusivamente dalla Direzione generale del tesoro.

 

          Art. 47.

     I punzoni e le corrispondenti matrici delle firme sopraindicate sono custoditi nella cassaforte del centro meccanografico, della quale una chiave è tenuta dal direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro sede del centro medesimo e l'altra dal funzionario al centro preposto.

     Il materiale di cui sopra è in carico in apposito registro verbale da custodirsi nella cassaforte stessa.

     Di ogni estrazione od introduzione delle matrici e dei punzoni si fa constare nel registro di cui sopra.

     Nella cassaforte della direzione dell'Ufficio sono custoditi in busta sigillata i doppi delle chiavi della cassaforte del centro.

 

          Art. 48.

     I punzoni e le matrici relativi alla firma del sostituto del direttore dell'Ufficio - sede di centro meccanografico - sono custoditi nella cassaforte, in busta sigillata.

 

          Art. 49.

     All'apposizione automatica della firma sugli ordini di cui al presente regolamento, assiste il titolare dell'Ufficio provinciale del tesoro - sede di centro meccanografico - od un suo incaricato che non sia il funzionario preposto al centro meccanografico.

     Ciò è fatto constare dal registro verbale di cui al precedente art. 47.

     Per l'apertura e chiusura della cassaforte del centro è richiesta la presenza del titolare dell'Ufficio - sede di centro meccanografico - o del suo sostituto, nei casi di assenza od impedimento.

 

          Art. 50.

     I libretti di pensione o le credenziali dei pensionati ed altri assegnatari, consegnati agli Uffici provinciali del tesoro ai termini dell'art. 12 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, sono fatti restituire senza annullamento ai rispettivi intestatari con le modalità prescritte dall'articolo sopra citato.

     Ove fossero annullati, si provvede alla loro rinnovazione d'ufficio, senza spese.

     Resta ferma la facoltà dei titolari di pensioni o di assegni assimilati di riscuotere i propri assegni mediante versamento in conto corrente postale aperto a loro nome con le modalità volute dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166.

 

          Art. 51.

     Il pagamento delle pensioni e di altri assegni a mezzo degli Istituti di credito all'estero corrispondenti del Tesoro, può essere disposto anche con ordini diretti compilati ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della esibizione semestrale del certificato di esistenza in vita degli assegnatari previsto dall'art. 2 del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209.

 

          Art. 52.

     Il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi all'estero, a favore dei beneficiari residenti in centri in cui non funzionano dipendenze degli Istituti di credito di cui al precedente articolo, è autorizzato, su richiesta dei beneficiari stessi, tramite le competenti autorità consolari, anzichè in contanti, mediante assegni bancari da intestarsi ai beneficiari stessi.

     Le spese postali occorrenti per la trasmissione ai beneficiari degli assegni bancari sono a carico dei beneficiari medesimi.

     La dichiarazione di commutazione in assegno bancario, da apporsi dall'Istituto di credito corrispondente del Tesoro sull'ordine di pagamento, effettuata a norma del presente articolo, tiene luogo della prescritta quietanza.

 

          Art. 53.

     Per quanto non è previsto dalle presenti norme, si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato per il pagamento delle pensioni.


[1]  Abrogato dall'art. 43 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.