§ 98.1.29446 - D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/10/1950
Numero:857


Sommario
Art. 1.  (Tentativo di conciliazione)
Art. 2.  (Chiamata di terzo)
Art. 3.  (Riassunzione del processo interrotto)
Art. 4.  (Documenti prodotti davanti al pretore e al conciliatore)
Art. 5.  (Processo d'appello)
Art. 6.  (Estinzione del processo - Rimessione al primo giudice)
Art. 7.  (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze in sede di revocazione e d'opposizione di terzo)
Art. 8.  (Forme delle decisioni del collegio)
Art. 9.  (Riassunzione di cause rimesse ad altro giudice)
Art. 10.  (Intervento dei creditori nelle espropriazioni mobiliari)
Art. 11.  (Provvedimenti per l'assegnazione e la vendita nella espropriazione mobiliare)
Art. 12.  (Estinzione del processo esecutivo)
Art. 13.  (Opposizione a decreti ingiuntivi - Termine di comparizione)
Art. 14.  (Richiamo delle disposizioni del Codice)
Art. 15.  (Intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore)
Art. 16.  (Registri di cancelleria del tribunale)
Art. 17.  (Registri di cancelleria della corte d'appello)
Art. 18.  (Determinazione delle udienze di prima comparazione)
Art. 19.  (Istanza di abbreviazione dei termini)
Art. 20.  (Computo del termini di comparizione)
Art. 21.  (Nota d'iscrizione a ruolo)
Art. 22.  (Determinazione delle udienze dei giudici istruttori)
Art. 23.  (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)
Art. 24.  (Fissazione delle udienze d'istruzione)
Art. 25.  (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)
Art. 26.  (Trattazione scritta della causa)
Art. 27.  (Produzione dei documenti)
Art. 28.  (Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo)
Art. 29.  (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore)
Art. 30.  (Riassunzione della causa)
Art. 31.  (Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione)
Art. 32.  (Determinazione dei giorni d'udienza in appello)
Art. 33.  (Appello delle sentenze non definitive)
Art. 34.  (Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva)
Art. 35.  (Appello contro la sentenza di estinzione del processo)
Art. 36.  (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione)
Art. 37.  (Ricorso contro sentenze non definitive)
Art. 38.  (Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione)
Art. 39.  (Processo verbale del pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)
Art. 40.  (Termine per lo proposizione dei regolamento di competenza)
Art. 41.  (Procura al difensore)
Art. 42.  (Processi di primo grado iniziati anteriormente alla legge 14 luglio 1950, n. 581)
Art. 43.  (Controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore)
Art. 44.  (Nuove domande, deduzioni e produzioni davanti al giudice istruttore)
Art. 45.  (Decisioni del collegio)
Art. 46.  (Estinzione del processo per inattività delle parti)
Art. 47.  (Processi d'appello iniziati anteriormente ella legge 14 luglio 1950, n. 581)
Art. 48.  (Appello e ricorso per cassazione contro sentenze parziali)
Art. 49.  (Concessione e revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali)
Art. 50.  (Nuove prove ed eccezioni in appello)
Art. 51.  (Motivi di ricorso per cassazione)
Art. 52.  (Sospensione dell'esecuzione di sentenze soggette a ricorso per cassazione)
Art. 53.  (Termine per il ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro)
Art. 54.  (Piccola espropriazione mobiliare)
Art. 55.  (Sequestri)
Art. 56.  (Determinazione delle udienze di prima comparizione e delle udienze d'istruzione)


§ 98.1.29446 - D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.

(G.U. 2 novembre 1950, n. 252, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 52 della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile:

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

     Decreta:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

 

     Art. 1. (Tentativo di conciliazione)

     Il testo dell'art. 185 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo quando occorre, la loro comparizione personale.

     "Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

     "Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".

 

          Art. 2. (Chiamata di terzo)

     Il testo dell'art. 269 dei Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa). - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'art. 163-bis.

     "Il giudice istruttore, quando ne è richiesto nella prima udienza, può concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza.

     "La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entra il termine di cui all'art. 165, mentre il terzo può costituirsi a norma dell'art. 166 o all'udienza".

 

          Art. 3. (Riassunzione del processo interrotto)

     Il testo dell'art. 299 dei Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 299 (Morte o perdita della capacità prima della costituzione). - Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'art. 163-bis".

 

          Art. 4. (Documenti prodotti davanti al pretore e al conciliatore)

     Il testo dell'art. 315 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 315 (Conservazione di documenti). - I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio".

 

          Art. 5. (Processo d'appello)

     L'art. 349 dei Codice di procedura civile è abrogato.

 

          Art. 6. (Estinzione del processo - Rimessione al primo giudice)

     Il testo dell'art. 354 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 354 (Rimessione al primo giudice per altri motivi). - Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma.

     "Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308.

     "Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353.

     "Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356".

 

          Art. 7. (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze in sede di revocazione e d'opposizione di terzo)

     Il testo degli articoli 401 e 407 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 401 (Sospensione dell'esecuzione). - Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito".

     "Art. 407 (Sospensione dell'esecuzione). - Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito".

 

          Art. 8. (Forme delle decisioni del collegio)

     Il testo degli articoli 402 e 682 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 402 (Decisione). - Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'attore alla perdita del deposito.

     "Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione del deposito, decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.

     “Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore".

     "Art. 682 (Decisione separata sulla convalida). - Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito".

 

          Art. 9. (Riassunzione di cause rimesse ad altro giudice)

     Il testo degli articoli 512, 548 e 779 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

     "Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa".

     "Art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette la parti davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione.

     "Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma".

     "Art. 779 (Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari). - L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.

     "Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

     "Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'art. 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

     "L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

     "Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del Codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore".

 

          Art. 10. (Intervento dei creditori nelle espropriazioni mobiliari)

     Il testo degli articoli 524, 526, 527 e 528 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 524 (Pignoramento successivo). - L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

     "Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'art. 525 secondo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 525. In tale caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

     "Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo la udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo".

     "Art. 526 (Facoltà dei creditori intervenuti). - I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione del mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti".

     "Art. 527 (Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione). - Ai creditori intervenuti a norma dell'art. 525 secondo comma e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorati, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

     "Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione".

     "Art. 528 (Intervento tardivo). - I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'art. 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.

     "I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione".

 

          Art. 11. (Provvedimenti per l'assegnazione e la vendita nella espropriazione mobiliare)

     Il testo degli articoli 532, 533, 534 e 535 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). - Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinchè proceda alla vendita.

     "Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quanto occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.

     "Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato".

     "Art. 533 (Obblighi del commissionario). - Il commissionarlo non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.

     "Qualora la vendita senza incanto non avvenga nei termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchè siano venduti all'incanto.

     "Il compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto".

     "Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

     "Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo".

     "Art. 535 (Prezzo base dell'incanto). - Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

     "In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo".

 

          Art. 12. (Estinzione del processo esecutivo)

     Il testo degli articoli 630 e 631 del Codice di proc. civile è costituito dal seguente:

     "Art. 630 (Inattività delle parti). - Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

     "L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza.

     "Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza".

     "Art. 631 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

     "Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

     "Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".

 

          Art. 13. (Opposizione a decreti ingiuntivi - Termine di comparizione)

     Il testo degli articoli 645 e 646 del Codice di proc. civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinchè ne prenda nota sull'originale del decreto.

     "In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà".

     "Art. 646 (Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro). - Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

     "In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

     "Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte".

 

Titolo II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

 

          Art. 14. (Richiamo delle disposizioni del Codice)

     Il Codice, richiamato senz'altra indicazione nelle norme del presente titolo, è quello di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato dal regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, e dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, nonchè dalle disposizioni contenute nel titolo I del presente decreto.

 

          Art. 15. (Intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore)

     Il testo dell'art. 2 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Intervento davanti all'istruttore). - L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice".

 

          Art. 16. (Registri di cancelleria del tribunale)

     Il testo dell'art. 30 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 30 (Registri di cancelleria del tribunale). - Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:

     1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;

     2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

     3) ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;

     4) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;

     5) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;

     6) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;

     7) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;

     8) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;

     9) ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

     10) rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

     11) ruolo generale delle esecuzioni;

     12) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;

     13) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

     14) registro repertorio degli atti soggetti a registrazioni;

     15) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;

     16) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

     17) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'art. 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

     18) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'art. 38;

     19) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.

     "Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati ai numeri 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro".

 

          Art. 17. (Registri di cancelleria della corte d'appello)

     Il testo dell'art. 31 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 31 (Registri di cancelleria della corte d'appello). - Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 10 e 13 a 19 dell'articolo precedente.

     "Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 15 e 16 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro".

 

          Art. 18. (Determinazione delle udienze di prima comparazione)

     Nel testo del titolo III, capo II, sez. I delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvata con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 69-bis (Determinazione delle udienze di prima comparazione). - Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma dell'art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparazione delle parti davanti al giudice istruttore, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 di novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce".

 

          Art. 19. (Istanza di abbreviazione dei termini)

     Il testo dell'art. 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 70 (Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione). - L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'art. 163-bis, ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.

     "Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.

     "Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo".

 

          Art. 20. (Computo del termini di comparizione)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 70-bis (Computo dei termini di comparizione). - I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 168-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis, quarto comma, dello stesso Codice".

 

          Art. 21. (Nota d'iscrizione a ruolo)

     Il testo dell'art. 71 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 71 (Nota d'iscrizione a ruolo). - La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti".

 

          Art. 22. (Determinazione delle udienze dei giudici istruttori)

     Il testo dell'art. 80 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 80 (Determinazione delle udienze dei giudici istruttori). - Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale, o dalla sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni".

 

          Art. 23. (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito l'articolo seguente:

     "Art. 80-bis (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). - La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti".

 

          Art. 24. (Fissazione delle udienze d'istruzione)

     Il testo dell'art. 81 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 81 (Fissazione delle udienze d'istruzione). - Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

     "Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore".

 

          Art. 25. (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)

     Il testo dell'art. 82 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 82 (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione). - Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa s'intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data di comparizione. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.

     "Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.

     "Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

     "Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione".

 

          Art. 26. (Trattazione scritta della causa)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 83-bis (Trattazione scritta della causa). - Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere".

 

          Art. 27. (Produzione dei documenti)

     Il testo dell'art. 87 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 87 (Produzione dei documenti). - I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170, ultimo comma, del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale".

 

          Art. 28. (Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 112-bis (Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo). - Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'art. 178 quinto comma del Codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può, d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 del codice".

 

          Art. 29. (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito l'articolo seguente:

     "Art. 123-bis (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore). - Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347, ultimo comma. e 369, ultimo comma, del Codice. Tuttavia il giudice della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti".

 

          Art. 30. (Riassunzione della causa)

     Il testo dell'art. 125 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 125 (Riassunzione della causa). - Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

     1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;

     2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;

     3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

     4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'art. 163-bis del Codice;

     5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 del Codice;

     6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

     "Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

     "La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente".

 

          Art. 31. (Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente;

     "Art. 125-bis (Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione). - Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norma dell'art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione".

 

          Art. 32. (Determinazione dei giorni d'udienza in appello)

     Il testo dell'art. 128 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 128 (Determinazione dei giorni d'udienza). - Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

     "Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e gli istruttori debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate ai decreto le necessarie modificazioni".

 

          Art. 33. (Appello delle sentenze non definitive)

     Il testo dell'art. 129 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 129 (Riserva d'appello. Estinzione del processo). - La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.

     "La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.

     "Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'art. 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non e stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso".

 

          Art. 34. (Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 129-bis (Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva). - Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

     "Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso".

 

          Art. 35. (Appello contro la sentenza di estinzione del processo)

     Il testo dell'art. 130 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 130 (Appello contro la sentenza di estinzione del processo). - Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del Codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del Codice stesso, l'istruttore svolge le attività previste nell'art. 350 dello stesso Codice, e, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza".

 

          Art. 36. (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 131-bis (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione). - Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima".

 

          Art. 37. (Ricorso contro sentenze non definitive)

     Il testo dell'art. 133 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 133 (Riserva di ricorso. Estinzione del processo). - La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.

     "Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma".

 

          Art. 38. (Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione)

     Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:

     "Art. 133-bis (Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione). - Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'art. 279 del Codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti di quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione".

     "Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto".

 

          Art. 39. (Processo verbale del pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)

     Il testo dell'art. 157 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 157 (Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). - L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'art. 494, primo comma, del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

     "Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

     "Alla registrazione dei processo verbale provvede il cancelliere".

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 40. (Termine per lo proposizione dei regolamento di competenza)

     Il termine di venti giorni stabilito dall'art. 47 secondo comma del Codice di procedura civile del 1940, è sostituito da quello di trenta giorni stabilito dall'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 581, se all'entrata in vigore della stessa legge è ancora in corso.

 

          Art. 41. (Procura al difensore)

     La disposIzione dell'art. 6 della legge 14 luglio 1950, n. 581, si applica anche nel caso che la citazione sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, purchè la costituzione dell'attore avvenga dopo tale data.

 

          Art. 42. (Processi di primo grado iniziati anteriormente alla legge 14 luglio 1950, n. 581)

     Se anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, la citazione è stata notificata almeno ad uno dei convenuti, continuano ad osservarsi, per la costituzione delle parti, le disposizioni del Codice di procedura civile del 1940. Decorso il termine per la costituzione del convenuto, il cancelliere presenta il fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, il quale provvede immediatamente, d'ufficio, alla designazione del giudice istruttore, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione della causa, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti davanti al medesimo giudice. Se il tribunale è diviso in sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse. In questo caso i predetti provvedimenti sono di competenza del presidente della sezione.

     Il cancelliere comunica il decreto del presidente alle parti costituite, a norma dell'art. 173 ultimo comma del Codice di procedura civile del 1940. Se le parti costituite non compariscono davanti al giudice istruttore, si applica la disposizione dell'art. 181 primo comma dello stesso Codice.

     Si applicano le disposizioni sulla riassunzione e sulla estinzione del processo, contenute nell'art. 31 della legge 14 luglio 1950, n. 581, se la citazione è stata notificata almeno ad uno dei convenuti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge e, scaduto dopo tale data il termine per la costituzione del convenuto, nessuna delle parti si è costituita.

 

          Art. 43. (Controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore)

     Le ordinanze del giudice istruttore pronunciate anteriormente alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, se risolvono questioni relative all'ammissibilità od alla rilevanza di mezzi di prova, possono essere impugnate con reclamo immediato al collegio nelle forme e con gli effetti previsti nell'art. 13 della stessa legge. Il termine per il reclamo decorre dall'entrata in vigore della legge, salvo che l'ordinanza sia comunicata successivamente a tale data.

     Il controllo del collegio sulle ordinanze indicate nel comma precedente, continua ad essere regolato dall'art. 178 dei Codice di procedura civile del 1940, qualora prima della entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, il mezzo di prova disposto sia stato assunto anche in parte, ovvero il consulente tecnico abbia prestato giuramento.

 

          Art. 44. (Nuove domande, deduzioni e produzioni davanti al giudice istruttore)

     Le disposizioni dell'art. 17 della legge 14 luglio 1950, n. 581, si applicano anche nei processi di primo grado che all'entrata in vigore della stessa legge sono in corso davanti al giudice istruttore.

 

          Art. 45. (Decisioni del collegio)

     Nelle cause che all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si trovano in decisione, la pronuncia del collegio è regolata dagli articoli 22 e 23 della stessa legge.

 

          Art. 46. (Estinzione del processo per inattività delle parti)

     Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, sono in corso termini perentori stabiliti dal Codice di procedura civile del 1940 per rinnovare la citazione, ovvero per proseguire, riassumere o integrare il giudizio, tali termini sono sostituiti da quelli fissati dalla stessa legge. Rimangono immutati i termini perentori stabiliti dal giudice, che sono in corso alla data anzidetta.

     Se alla stessa data si è verificata una causa di estinzione del processo, che non sia stata dichiarata dal giudice ovvero dedotta dalla parte, l'estinzione può essere pronunciata soltanto su eccezione di parte proposta prima di ogni altra istanza o difesa successivamente alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581.

     La parte, che all'entrata in vigore della predetta legge non è decaduta dall'impugnazione prevista negli articoli 308 e 360 terzo comma del Codice di procedura civile del 1940, può proporre, nelle forme rispettivamente stabilite dall'art. 32 della stessa legge e dall'art. 12 del presente decreto, reclamo al collegio contro le ordinanze pronunciate dal giudice istruttore o dal giudice dell'esecuzione, anteriormente alla data anzidetta, che abbiano dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti a norma degli articoli 307 e 630 dello stesso Codice. Il termine di dieci giorni per il reclamo decorre dall'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, salvo che l'ordinanza sia comunicata successivamente a tale data. Il collegio, secondo i casi, pronuncia a norma dell'art. 32 della predetta legge, ovvero a norma dell'art. 12 del presente decreto.

     Se all'entrata in vigore della stessa legge è pendente davanti al giudice istruttore, ovvero davanti ai giudice dell'esecuzione, il reclamo proposto a norma degli articoli 308 e 360, terzo comma, del Codice di procedura civile dal 1940, contro l'ordinanza di estinzione del processo pronunciata dallo stesso giudice, questi dispone la comunicazione del reclamo alla altre parti costituite, assegnando un termine per la risposta. Scaduto tale termine, il collegio provvede sul reclamo a norma del comma precedente.

 

          Art. 47. (Processi d'appello iniziati anteriormente ella legge 14 luglio 1950, n. 581)

     Per i processi d'appello iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si osservano le disposizioni dell'art. 42 del presente decreto, in quanto applicabili.

 

          Art. 48. (Appello e ricorso per cassazione contro sentenze parziali)

     La sentenza parziale pubblicata anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, può essere impugnata immediatamente, con appello o con ricorso per cassazione, dalla parte che a tale data ha fatto la riserva prevista nel Codice di procedura civile del 1940 o che non sia decaduta dal diritto di farla.

     Se la sentenza è stata notificata anteriormente alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice di procedura civile del 1940 decorrono da tale data; altrimenti decorrono dalla notificazione. Il termine di decadenza dell'impugnazione, previsto nell'art. 327 del predetto Codice, decorre dall'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581.

     La parte che all'entrata in vigore delle predetta legge non è decaduta dal diritto di fare la riserva prevista nel Codice di procedura civile del 1940, e che non intende avvalersi della facoltà d'impugnare immediatamente la sentenza a norma del primo comma, può fare in riserva d'impugnazione nella forma e con gli effetti previsti negli articoli 35 e 42 della stessa legge. Tale riserva deve essere fatta antro gli stessi termini previsti nel comma precedente, e in ogni caso non oltre la prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, o, se questa sia stata comunicata, non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581.

     La riserva fatta anteriormente a tale data produce gli effetti previsti negli articoli 35 e 42 della legge 14 luglio 1950, n. 581, qualora la parte interessata non si avvalga della facoltà d'impugnare immediatamente la sentenza a norma del primo comma.

 

          Art. 49. (Concessione e revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali)

     Sulla istanza di concessione, di revoca, o di sospensione dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenza parziale, proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si provvede in appello a norma degli articoli 351 secondo e terzo comma, e 357 del Codice di procedura civile del 1940, in qualunque momento la sentenza sia impugnata.

 

          Art. 50. (Nuove prove ed eccezioni in appello)

     Le disposizioni dell'art. 36 dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, si applicano anche nei processi d'appello che all'entrata in vigore della stessa legge sono in corso davanti all'istruttore.

 

          Art. 51. (Motivi di ricorso per cassazione)

     Le sentenze pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, possono essere impugnate con ricorso per cassazione soltanto per i motivi previsti nell'art. 360 del Codice di procedura civile del 1940.

 

          Art. 52. (Sospensione dell'esecuzione di sentenze soggette a ricorso per cassazione)

     Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non è decorso il termine per proporre l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza soggetta a ricorso per cassazione, tale istanza può essere proposta a norma dell'art. 44 della predetta legge.

     Sulle istanze proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, continua a provvedere la corte suprema di cassazione, la quale può disporre che l'esecuzione sia sospesa, o che sia prestata cauzione, quando dall'esecuzione stessa può derivare grave e irreparabile danno.

 

          Art. 53. (Termine per il ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro)

     Il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 454 primo comma del Codice di procedura civile del 1940, è sostituito da quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 325, secondo comma, dello stesso codice, se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, è ancora in corso.

 

          Art. 54. (Piccola espropriazione mobiliare)

     Le disposizioni dell'art. 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, non si applicano se il pignoramento è stato eseguito anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge.

 

          Art. 55. (Sequestri)

     Il procedimento per i sequestri giudiziari e conservativi autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, è regolato dalle disposizioni del Codice di procedura civile del 1940, ma il termine di cinque giorni stabilito dal primo e dal secondo comma dell'art. 680 dello stesso Codice, che sia ancora in corso, è sostituito da quello di quindici giorni previsto nell'articolo 50 della predetta legge. Se il sequestro è stato autorizzato dopo l'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, ai applicano le norme della predetta legge, anche nel caso che l'istanza sia stata proposta prima di tale data.

     Se l'atto di sequestro notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non contiene la citazione del terzo per fare la dichiarazione prevista nell'art. 547 del Codice di procedura civile del 1940, il terzo non può essere citato per fare la dichiarazione prima che il sequestro sia stato convalidato con sentenza passata in giudicato. Qualora l'atto di sequestro contenga la citazione dei terzo per fare la dichiarazione, e il giudizio di convalida non sia stato definito in primo grado, il terzo può chiedere l'immediato accertamento dei suoi obblighi, a norma dell'art. 50 della predetta legge.

 

          Art. 56. (Determinazione delle udienze di prima comparizione e delle udienze d'istruzione)

     Nella prima attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, i decreti del presidente del tribunale, e quelli del primo presidente della corte d'appello, previsti negli articoli 18, 22 e 32 del presente decreto, sono affissi nel giorno dell'entrata in vigore della predetta legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.