§ 98.1.29411 - D.P.R. 1 luglio 1948, n. 1134.
Modificazioni al regolamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/1948
Numero:1134


Sommario
Art. 1.      All'art. 4 del regolamento di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, [...]
Art. 2.      Il contributo di cui al precedente art. 1 è a carico dell'appaltatore ed è dovuto a decorrere dal periodo contributivo successivo alla data di pubblicazione del presente [...]
Art. 3.      All'art. 27 del regolamento predetto è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      L'art. 34 del regolamento stesso, è così modificato


§ 98.1.29411 - D.P.R. 1 luglio 1948, n. 1134.

Modificazioni al regolamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.

(G.U. 6 settembre 1948, n. 207)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernente il trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264;

     Visto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che approva il regolamento per il fondo di previdenza del personale predetto;

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, recante modifiche al trattamento di previdenza del personale stesso;

     Sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza del personale predetto;

     Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

     Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     All'art. 4 del regolamento di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

     "Inoltre è dovuto dall'appaltatore un contributo straordinario integrativo del 2,30%, la cui misura potrà essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 34".

 

          Art. 2.

     Il contributo di cui al precedente art. 1 è a carico dell'appaltatore ed è dovuto a decorrere dal periodo contributivo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale".

 

          Art. 3.

     All'art. 27 del regolamento predetto è aggiunto il seguente comma:

     "Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianità anteriori all'8 luglio 1938, superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base pel riscatto è quella corrisposta al dipendente al momento del riconoscimento. L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in 80 trimestralità, secondo le norme di cui all'art. 29, è a carico, per le rate scadute, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento".

 

          Art. 4.

     L'art. 34 del regolamento stesso, è così modificato:

     "E' istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme dell'art. 1 del presente regolamento. Ad esso affluiscono:

     1) le penalità di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;

     2) i proventi relativi al personale dimissionario nel 1° e 2° quinquennio e quelli relativi al personale licenziato per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui all'art. 40);

     3) il 5% dei contributi unici ed il 10% dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste;

     4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui sarà fissato;

     5) ogni altro provento previsto dal regolamento.

     Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennità di anzianità, che, in ogni caso, saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali.

     Annualmente verrà sottoposto al Comitato la situazione contabile del fondo di integrazione e, ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potrà disporne l'accantonamento per eventuali future passività, o l'assegnazione, in tutto o in parte, a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti.

     Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato ha facoltà di proporne la riduzione al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale disporrà in conseguenza a mezzo di suo decreto di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Nel caso, invece, di insufficienza del fondo d'integrazione, il Comitato medesimo proporrà allo stesso Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale la nuova aliquota alla quale riterrà necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che sarà fissata a mezzo di decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni interessate".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.