§ 98.1.29386 - D.L. 2 aprile 2001, n. 91 .
Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace


Settore:Normativa nazionale
Data:02/04/2001
Numero:91


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29386 - D.L. 2 aprile 2001, n. 91 [1] .

Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

(G.U. 3 aprile 2001, n. 78)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal seguente:

     "2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002." [2]

     2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente:

     "1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.". [3]

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 maggio 2001, n. 163.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.