§ 98.1.29327 - D.L. 29 novembre 1996, n. 606 .
Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/11/1996
Numero:606


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29327 - D.L. 29 novembre 1996, n. 606 [1].

Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare.

(G.U. 29 novembre 1996, n. 280)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1° gennaio 1997. La presente disposizione si applica anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 179, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.