§ 98.1.29186 - D.L. 7 maggio 1996, n. 247 .
Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/05/1996
Numero:247


Sommario
Art. 1.      1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29186 - D.L. 7 maggio 1996, n. 247 [1].

Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi.

(G.U. 8 maggio 1996, n. 106)

 

     Art. 1.

     1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data di entrata in vigore del presente decreto, da destinare in uffici situati nelle regioni del centro-nord Italia.

     2. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 24 giugno 1993, con decreto del medesimo Ministro, adottato su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

     3. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

     4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze di personale rilevate nelle amministrazioni interessate.

     5. Il trattamento economico spettante è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatorio per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     6. Il personale interessato di cui al comma 1 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro è iscritto, a domanda da presentare entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio gestito dallo stesso commissario, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1.

     7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996.

     8. Agli oneri previsti dal comma 4, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 20 dicembre 1996, n. 642, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.