§ 98.1.29065 - D.L. 6 febbraio 1996, n. 44 .
Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonchè per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1996
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"
Art. 2.  Acquisizione di contributi privati e pubblici
Art. 3.  Interventi di urgenza e ripristino opere pubbliche danneggiate
Art. 4.  Interventi a favore delle persone danneggiate
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 98.1.29065 - D.L. 6 febbraio 1996, n. 44 [1].

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonchè per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

(G.U. 6 febbraio 1996, n. 30)

 

Capo I

 

     Art. 1. Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"

     1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonchè per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - per l'anno 1996.

     2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonchè per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

     3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1 e 2, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996/1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

     6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Acquisizione di contributi privati e pubblici

     1. Il prefetto di Venezia è, altresì, autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Nella gestione dei contributi, il prefetto dovrà evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposte per le medesime finalità e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

 

Capo II

 

          Art. 3. Interventi di urgenza e ripristino opere pubbliche danneggiate

     1. Il prefetto di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, sentito il sindaco di Napoli, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il prefetto può avvalersi degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali.

     3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

 

          Art. 4. Interventi a favore delle persone danneggiate

     1. Alle famiglie delle persone decedute a causa dell'evento disastroso è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

     2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, è attribuito:

     a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;

     b) un contributo forfettario, per componente, di lire 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita.

     3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, è attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attività svolta ed ai danni subiti.

     4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

          Art. 5. Copertura finanziaria

     1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa rispettivamente di lire 4.300 milioni e di lire 1.200 milioni. Al relativo onere, pari complessivamente a lire 5.500 milioni, si provvede, quanto a lire 2.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella "C" della legge 28 dicembre 1995, n. 550; quanto a lire 1.200 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 1.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 29 luglio 1996, n. 401, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.