§ 98.1.28764 - D.L. 18 novembre 1994, n. 633 .
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1994
Numero:633


Sommario
Art. 1.      1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei [...]
Art. 3.      1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti [...]
Art. 4.      1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione del numero degli abitanti, le somme da destinare al finanziamento di enti, [...]
Art. 5.      1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli [...]
Art. 6.      1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti [...]
Art. 7.      1. All'art. 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente [...]
Art. 8.      1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al [...]
Art. 9.      1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con [...]
Art. 10.      1. La Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna si avvale di un coordinatore, particolarmente esperto nelle materie di specifica competenza, [...]
Art. 11.      1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28764 - D.L. 18 novembre 1994, n. 633 [1].

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

(G.U. 19 novembre 1994, n. 271)

 

     Art. 1.

     1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

     2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati:

     a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

     b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

     c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

     d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

     e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza.

     3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento accedono prioritariamente i comuni del Mezzogiorno.

     4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate.

     5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, privati convenzionati e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota del 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 

          Art. 2.

     1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

     2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

     3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1, si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

     4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

     5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994.

     6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     7. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.".

     8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

     9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 

          Art. 3.

     1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del medesimo testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie del lavoro.

     4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione del numero degli abitanti, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25% delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

     3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

     4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi la necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 

          Art. 5.

     1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nei settori della tossicodipendenza, dei minori a rischio di criminalità e del volontariato.

     2. Il nucleo compie verifiche a campione sugli interventi finanziati dalla Presidenza del Consiglio e dalle amministrazioni dello Stato che ne chiedano l'intervento; compie verifiche sullo stato di attuazione dei progetti relativi alla tossicodipendenza, su richiesta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

     3. Il nucleo è composto da quattordici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

     4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. E' escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

     5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

     6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

     "L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:";

     b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.";

     c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.";

     d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

 

          Art. 7.

     1. All'art. 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis . La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro intervento edificativo necessario per il conseguimento delle finalità, sia di recupero socio-sanitario che di reinserimento socio-lavorativo, delle suddette comunità, rientrano nella previsione di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che su detti immobili ed interventi edificativi sia posto un vincolo almeno cinquantennale di destinazione d'uso a comunità terapeutiche.".

     2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis . Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.".

 

          Art. 8.

     1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

     2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

     3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

     4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

     5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 9.

     1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 10.

     1. La Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna si avvale di un coordinatore, particolarmente esperto nelle materie di specifica competenza, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Commissione.

     2. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, contenute, in ogni caso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa, al coordinatore ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

     3. Le spese di cui al presente articolo non impegnate entro l'anno di competenza possono esserlo nell'anno successivo.

     4. All'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea è sostituito dal seguente:

     "1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto:";

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".

 

          Art. 11.

     1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del “Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga” presso la Presidemza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari sociali) previste dall'art. 1 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni amministrative e contabili previste dall'art. 2 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'art. 3 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. d), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento alle regioni degli stanziamenti del fondo di cui alla lettera a), previste dall'art. 4 del presente decreto.Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. e), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari sociali) di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'art. 5 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. g), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui all'art. 8 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. h), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'art. 7 del presente decreto.