§ 98.1.28627 - D.L. 7 aprile 1994, n. 227 .
Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/04/1994
Numero:227


Sommario
Art. 1.      1. Il Comune di Roma è autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28627 - D.L. 7 aprile 1994, n. 227 [1].

Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

(G.U. 11 aprile 1994, n. 83)

 

     Art. 1.

     1. Il Comune di Roma è autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, l'immobile denominato "Casina delle rose", relative pertinenze ed annesso giardino delimitato nei tre lati da viale Goethe, viale della Pineta e viale San Paolo del Brasile, con esclusione del monumento a Goethe, allo scopo di destinarlo alle attività di rappresentanza militare, nonchè a sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

     2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche e ad ogni altro vincolo, fatte salve, per i lavori, i restauri, la conservazione e le eventuali future ristrutturazioni, le previsioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     3. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione, anche straordinaria, della "Casina delle rose", valutati in complessivi 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994. Le somme non impegnate nel corrente esercizio finanziario potranno essere utilizzate, per gli stessi fini, negli esercizi finanziari successivi.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 16 luglio 1994, n. 455, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.