§ 98.1.28350 - D.L. 23 gennaio 1993, n. 17 .
Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1993
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è [...]
Art. 1 bis.  [2]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28350 - D.L. 23 gennaio 1993, n. 17 [1] .

Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

(G.U. 25 gennaio 1993, n. 19)

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria. 1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'art. 1, primo comma".

     2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'art. 20 dei decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.

 

          Art. 1 bis. [2]

     1. Il settimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 marzo 1993, n. 80.

[2]  Articolo inserito dalla legge di conversione.