§ 98.1.28303 - D.L. 14 agosto 1992, n. 363 .
Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/08/1992
Numero:363


Sommario
Art. 1.      1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28303 - D.L. 14 agosto 1992, n. 363 [1].

Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(G.U. 20 agosto 1992, n. 195)

 

     Art. 1.

     1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

     2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

     a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" sulla base dei corrispondenti criteri utilizzati dalla Commissione CEE e non possono superare i tetti massimi concordati con la stessa Commissione;

     b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo e nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

     c) l'utilizzo dei meccanismi automatici di corresponsione delle agevolazioni deve essere attuato assicurando tempi certi sia nella fase di approvazione che in quella di erogazione.

     3. Per i contratti di programma già approvati dal CIPE e per le domande di agevolazioni per le quali il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno abbia adottato delibere anche in linea tecnica, alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     4. Ai programmi confinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione dei programmi operativi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi programmi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.

     5. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.

     6. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.

     7. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'art. 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, e lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE, all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, con priorità per gli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di un piano economico e finanziario. I programmi relativi alle infrastrutturazioni delle aree urbane sono proposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, all'uopo promuovendo, ove necessario, le opportune intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie si provvede con intese di programma ed accordi di programma, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64 del 1986.

     8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.

     9. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 3, i progetti rivolti all'esecuzione di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva CEE 85/337, sono sottoposti, ad istanza dell'interessato, alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione. Il Ministro dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, valuta la rilevanza ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale esclusione della procedura con parere motivato entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il progetto si intende escluso dalla procedura. Nel caso di interventi di rilevanza infraregionale, l'istanza è presentata alla regione competente, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e verifica la compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Decorso tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura. Il Ministro dell'ambiente, ove non esista una disciplina regionale, può disporre che la procedura sia effettuata con le modalità previste dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione.

     10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e in lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

     11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

     12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.