§ 98.1.28301 - D.L. 14 agosto 1992, n. 361 .
Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/08/1992
Numero:361


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28301 - D.L. 14 agosto 1992, n. 361 [1].

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

(G.U. 19 agosto 1992, n. 194)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogata fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992.

     2. Al fine di definire un apposito disciplinare per le trasmissioni in codice, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992 e intendano trasmettere in codice.

     3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 28 febbraio 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora.

     4. Fino alla stessa data è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.

     5. Le norme di cui al comma 7 dell'art. 15 hanno efficacia a decorrere dal 1 novembre 1994.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 17 dicembre 1992, n. 482, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.