§ 98.1.28097 - D.L. 25 marzo 1989, n. 111 .
Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1989
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Fondo sanitario interregionale
Art. 2.  Riordinamento delle unità sanitarie locali
Art. 3.  Aziende ospedaliere e sperimentazione
Art. 4.  Personale sanitario e tecnico
Art. 5.  Convenzioni con laboratori e con case di cura private
Art. 6.  Misure in materia di assistenza specialistica ospedaliera e farmaceutica
Art. 7.  Esenzioni dalla partecipazione alla spesa
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 98.1.28097 - D.L. 25 marzo 1989, n. 111 [1].

Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 30 marzo 1989, n. 74)

 

     Art. 1. Fondo sanitario interregionale

     1. Il fondo sanitario nazionale è trasformato in fondo sanitario interregionale. Esso è ripartito, sulla base di indicazioni del CIPE, da una commissione costituita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, formata da sette rappresentanti delle regioni e province autonome, a rotazione, da due rappresentanti ciascuno dei Ministeri della sanità e del tesoro e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. La commissione dura in carica 3 anni ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle regioni.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato, per la parte corrente, dal gettito dei contributi di malattia al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati per ciascun triennio dalla legge finanziaria e successive modificazioni anche per assicurare l'assistenza agli indigenti, le funzioni di igiene pubblica, prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria, e gli obiettivi del piano sanitario nazionale, nonchè da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la parte in conto capitale il fondo è alimentato da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato, nonchè da proventi derivanti da atti di cessione del patrimonio immobiliare.

     3. La commissione di cui al comma 1, dedotta l'assegnazione delle quote destinate alle attività di interesse nazionale, ha il compito di ripartire fra le regioni e fra le province autonome il fondo sanitario interregionale, sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, da essa predeterminati su proposta del Ministro della sanità, tendenti ad un graduale riequilibrio nazionale nell'impiego delle risorse.

     4. Le quote assegnate alle regioni a statuto ordinario costituiscono l'apporto finanziario centrale alla spesa sanitaria e confluiscono nel fondo comune regionale di cui fanno parte integrante ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.

     5. Il bilancio delle regioni e delle province autonome indica l'assegnazione funzionale delle risorse destinate alla tutela della salute dei cittadini e contiene, in allegato al conto consuntivo, il riepilogo dei bilanci delle aziende costituenti il servizio sanitario regionale.

     6. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ferma rimanendo la rendicontazione trimestrale di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come integrato dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si indica alle regioni ed alle province autonome il quadro dei criteri per adottare norme di contabilità atte ad individuare e responsabilizzare i centri di spesa delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere.

     7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, nelle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere sono introdotte tecniche di analisi, di produttività, dei costi e dei benefici, nonchè procedure di controllo di gestione. Con atto di indirizzo e coordinamento si indicano principi e criteri che riguardano incentivazioni e ordinamenti orari in rapporto a tali innovazioni organizzative.

     8. Le modalità di riparto previste dalle norme vigenti restano in vigore fino al 31 dicembre 1989.

 

          Art. 2. Riordinamento delle unità sanitarie locali

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con legge regionale o provinciale, nel rispetto dei principi di seguito indicati, sono disciplinati:

     a) la istituzione di un apposito organismo con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, esercitando funzioni di impulso, di direzione tecnica, di vigilanza e di controllo di gestione e con il compito altresì di consolidare i bilanci a livello regionale;

     b) la delimitazione delle unità sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuali in base a gruppi di popolazione compresi tra 200.000 e 400.000 abitanti, salvo delimitazioni di ambiti territoriali per le unità sanitarie locali coincidenti con le comunità montane o con l'ambito provinciale;

     c) l'attribuzione alle unità sanitarie locali della natura di azienda di servizi con personalità giuridica, con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

     d) la individuazione degli organi delle unità sanitarie locali, costituiti dal consiglio, dal presidente, dal direttore generale e dal collegio dei revisori;

     e) la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e ospedaliere quando si registrino disavanzi di bilancio, gravi disservizi o situazioni di dissesto economico-finanziario.

     2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i criteri relativi: alla composizione del consiglio, con rappresentanza delle minoranze alla nomina dei componenti; all'attribuzione al consiglio dei soli poteri di approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e dei regolamenti e dei programmi di attività, di controllo della gestione e di nomina del direttore generale; alla previsione del consiglio dei sanitari; alla ripartizione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.

     3. Con lo stesso atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 sono indicati i criteri per la nomina e le funzioni del direttore generale dell'unità sanitaria locale, con rapporto di lavoro di diritto privato e con affidamento unitario dei poteri di gestione, nonchè i criteri per la composizione del collegio dei revisori.

     4. Qualora la regione o la provincia non provvedono all'approvazione della legge di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, il Governo provvede in via sostitutiva.

 

          Art. 3. Aziende ospedaliere e sperimentazione

     1. Con la legge regionale o provinciale di cui al comma 1 dell'art. 2, sono costituiti in aziende ospedaliere con personalità giuridica, con struttura amministrativa ed organizzativa autonoma, analoga a quella prevista per le unità sanitarie locali, prevedendo altresì il direttore sanitario, secondo i criteri dettati con l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 del medesimo art. 2, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli ospedali pubblici di alta specializzazione e quelli di grandi dimensioni con almeno 500 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni e servizi a direzione apicale alla data del 28 febbraio 1989, nonchè gli ospedali clinicizzati. Gli altri ospedali pubblici svolgono funzioni di presidi delle aziende unità sanitarie locali, anch'essi con obbligo di prevedere il direttore sanitario, e sono dotati di autonomia funzionale con propria contabilità all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale.

     2. La legge regionale o provinciale può prevedere, in via sperimentale, la cessione in comodato di stabilimenti ospedalieri pubblici a società di gestione a prevalente capitale pubblico, sulla base di convenzioni conformi ad uno schema-tipo predisposto con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, le quali prevedono la tariffazione di tutti le prestazioni fornite. Il numero, la tipologia e la localizzazione sono stabilite dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

     3. Qualora la regione non provveda all'approvazione della legge di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, provvede lo Stato in via sostitutiva sentita la regione.

     4. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, può autorizzare l'istituzione di camere a pagamento nelle cliniche universitarie e fissare le relative modalità di contabilità, sulla base della normativa vigente.

     5. Le modalità per l'esercizio della libera professione all'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali, all'uopo riservando fino al 10 per cento dei posti letto e spazi adeguati nei poliambulatori, sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome con proprio regolamento entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora le regioni e province autonome non provvedano nei termini stabiliti si applica la disposizione dell'art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

 

          Art. 4. Personale sanitario e tecnico

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, adottato su proposta del Ministro della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede a determinare il contingente del personale sanitario e tecnico degli ospedali, per il quale sono previste attività formative. Per il restante personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.

 

          Art. 5. Convenzioni con laboratori e con case di cura private

     1. Le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali non possono stipulare convenzioni con laboratori e case di cura private in numero superiore a quelle esistenti nell'ambito regionale o provinciale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6. Misure in materia di assistenza specialistica ospedaliera e farmaceutica

     1. A decorrere dal 1° aprile 1989, sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è dovuta una quota di partecipazione alla spesa nelle seguenti misure:

     a) lire mille per ogni analisi di laboratorio;

     b) lire diecimila per ogni esame radiografico, comprensivo delle proiezioni;

     c) lire trentamila per ogni radiografia dell'arcata dentaria completa; lire ventimila per ogni ecografia;

     d) lire quindicimila per ogni vista specialistica; per ogni prestazione di medicina nucleare sia in vitro che in vivo; per ogni analisi di radioimmunologia; per ogni ciclo di dieci prestazioni di fisiochinesiterapia e terapia fisica e sottomultipli, per tipo di prestazione;

     e) lire venticinquemila per visite specialistiche e contemporanee prestazioni.

     2. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse debbono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni.

     3. Il pagamento delle quote di partecipazione è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni. Per le strutture a gestione diretta, i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità interna del personale.

     4. A decorrere dal 1° aprile 1989, sulle prestazioni ospedaliere in costanza di ricovero presso gli ospedali pubblici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali classificati, policlinici universitari convenzionati ed autonomi e case di cura convenzionate, è dovuta una quota di partecipazione alla spesa nella misura di lire diecimila per ogni giornata di degenza negli ospedali pubblici e di lire quindicimila nelle case di cura private convenzionate.

     5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 4 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni.

     6. A decorrere dal 1° aprile 1989 le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica attualmente determinate nella misura del 20 per cento sono aumentate al 30 per cento. La somma di lire trentamila di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è elevato a lire quarantamila. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'art. 1, comma 7, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.

     7. A decorrere dal 1° aprile 1989 la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è elevata da lire quindicimila a lire cinquantamila. A decorrere dal 1° gennaio 1990 tale quota è ulteriormente elevata a lire ottantamila ed è successivamente aumentata con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro della sanità. La prestazione termale va effettuata entro trenta giorni dalla data della richiesta del medico. Le prestazioni termali erogate dall'I.N.P.S., considerata la loro natura preventiva, non danno titolo all'indennità economica di malattia.

 

          Art. 7. Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

     1. A decorrere dal 1° luglio 1989 sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

     a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza lo stato di povertà ed i titolari di pensione con reddito imponibile fino a lire dieci milioni, incrementato fino a lire quindici milioni in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare e di proprietà, usata dal pensionato come abitazione o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

     b) i titolari di pensione sociale;

     c) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a) e b).

     2. A decorrere dal 1° luglio 1989 è abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione.

     3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonchè le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, è punito ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 25 gennaio 1990, n. 8, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.