§ 98.1.28022 - D.L. 4 settembre 1987, n. 367 .
Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/09/1987
Numero:367


Sommario
Art. 1.      1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'art. 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, [...]
Art. 2.      1. Al quarto comma dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: "La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, [...]
Art. 3.      1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente
Art. 4.      1. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata dall'art. 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, [...]
Art. 5.      1. Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      1. Al secondo comma dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con [...]
Art. 7.      1. Al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 8.      1. All'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, [...]
Art. 9.      1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: "Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della [...]
Art. 10.      1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato [...]
Art. 11.      1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti [...]
Art. 12.      1. Il parere prescritto dall'art. 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, è reso dal Ministero per [...]
Art. 13.      1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno [...]
Art. 14.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28022 - D.L. 4 settembre 1987, n. 367 [1].

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(G.U. 8 settembre 1987, n. 209)

 

     Art. 1.

     1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'art. 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

     2. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

     3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 12 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     1. Al quarto comma dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: "La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato".

 

          Art. 3.

     1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

     "Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, semprechè ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni".

 

          Art. 4.

     1. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata dall'art. 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria".

     2. Al terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera e) è soppressa.

     3. Il primo periodo del quarto comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto".

     4. Il quinto comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

     "Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

     Nei casi di costruzione di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

     Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.

     Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

     Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa".

     5. Al nono comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento".

     6. Al dodicesimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento".

     7. Il quattordicesimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

     "A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni".

     8. Dopo il quindicesimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

     "Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente".

     9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

     Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari a un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo".

 

          Art. 6.

     1. Al secondo comma dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: "Essa estingue altresì i reati di cui all'art. 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari".

 

          Art. 7.

     1. Al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, le parole da "ovvero se" ad "art. 35", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35". Al medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata".

     2. L'ultimo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

     "Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purchè le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 8.

     1. All'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

     "I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati".

 

          Art. 9.

     1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: "Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".

     2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: "Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".

     3. Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

 

          Art. 10.

     1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

 

          Art. 11.

     1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

 

          Art. 12.

     1. Il parere prescritto dall'art. 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, è reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

     2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.

     3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'art. 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 13.

     1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo.

     2. Con la relazione di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministero dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

     3. Per le occorrenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 40 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 13 marzo 1988, n. 68, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.