§ 98.1.27945 - D.L. 16 aprile 1987, n. 146 .
Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/04/1987
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale
Art. 2.  Disposizione relativa agli agenti ausiliari
Art. 3.  Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia
Art. 4.  Dimissioni dai corsi
Art. 5.  Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia
Art. 6.  Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia
Art. 7.  Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia
Art. 8.  Disciplina dei cicli di formazione in corso
Art. 9.  Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare
Art. 10.  Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco
Art. 11.  Disposizioni transitorie
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 98.1.27945 - D.L. 16 aprile 1987, n. 146 [1].

Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 17 aprile 1987, n. 90)

 

Capo I

DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

 

     Art. 1. Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale

     1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

     2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

 

          Art. 2. Disposizione relativa agli agenti ausiliari

     1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

 

          Art. 3. Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia

     1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

     2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.

     3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.

     4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

     5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

 

          Art. 4. Dimissioni dai corsi

     1. Sono dimessi dal corso:

     a) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non superino gli esami finali del corso;

     b) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

     c) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che dichiarino di rinunciare al corso;

     d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Sono espulsi dal corso gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

     4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

 

          Art. 5. Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia

     1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'art. 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

     2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

     3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'art. 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

     4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

     5. La durata del corso di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è ridotta a quattro mesi.

 

          Art. 6. Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia

     1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.

     2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

     3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

     4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

     5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

     6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.

 

          Art. 7. Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia

     1. Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che:

     a) non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;

     b) dichiarano di rinunciare al corso;

     c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

     2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

     5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

 

          Art. 8. Disciplina dei cicli di formazione in corso

     1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro sospetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.

     2. I corsi in atto per agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

 

          Art. 9. Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare

     1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, ha diritto di priorità nei trasferimenti disposti annualmente dall'amministrazione di appartenenza presso le scuole materne, medie e superiori o gli uffici siti nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato", e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Potenziamento dei servizi statali dell'impiego", iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo II

PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

          Art. 10. Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco

     1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

     2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 12 agosto 1983.

     3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 11. Disposizioni transitorie

     1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la commissione di avanzamento di cui all'art. 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

 

          Art. 12. Disposizioni finanziarie

     1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'art. 10, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

 

          Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 402, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.