§ 98.1.27866 - D.L. 20 febbraio 1986, n. 34 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno


Settore:Normativa nazionale
Data:20/02/1986
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi [...]
Art. 2.      1. Lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo [...]
Art. 3.      1. I benefici di cui al presente decreto si applicano a condizione che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27866 - D.L. 20 febbraio 1986, n. 34 [1].

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

(G.U. 21 febbraio 1986, n. 43)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del D.L. 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

     a) per il personale maschile: 1,60 punti;

     b) per il personale femminile: 4,00 punti;

     c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782 e nell'art. 1, comma terzo, del decreto—legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

     d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

     2. La riduzione contributiva di cui all'art. 1, comma primo, lettera b), del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

     3. La riduzione contributiva di cui all'art. 4, comma 26, del decreto—legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

     4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 2.950 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

     5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'art. 4, comma 19, del decreto—legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

     a) per il personale maschile: 2,28 punti;

     b) per il personale femminile: 6,30 punti.

     Al relativo onere, pari a lire 390 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

     6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1986.

 

          Art. 2.

     1. Lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1986.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.890 miliardi per l'anno 1988 e in lire 783 miliardi per il periodo 1989-1997, si provvede a carico delle assegnazioni recate dal provvedimento legislativo concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".

 

          Art. 3.

     1. I benefici di cui al presente decreto si applicano a condizione che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL e sono esclusi per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

     2. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dai precedenti artt. 1 e 2 relativi ai contributi dovuti per il mese di gennaio 1986 ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985 i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° febbraio 1986.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 31 luglio 1986, n. 440, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.