§ 98.1.27841 - Legge 3 novembre 1982, n. 835.
Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/11/1982
Numero:835


Sommario
Art. 1.      Nel primo comma dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera
Art. 2.      Il quinto comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 3.      All'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      Il quarto comma dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1982


§ 98.1.27841 - Legge 3 novembre 1982, n. 835.

Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

(G.U. 16 novembre 1982, n. 315)

 

     Art. 1.

     Nel primo comma dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

     "g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

 

          Art. 2.

     Il quinto comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresì le somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 medesimo".

 

          Art. 3.

     All'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta ai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto".

 

          Art. 4.

     Il quarto comma dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche".

 

          Art. 5.

     Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1982.