§ 98.1.27776 - D.L. 24 ottobre 1985, n. 561 .
Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/10/1985
Numero:561


Sommario
Art. 1.      1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27776 - D.L. 24 ottobre 1985, n. 561 [1].

Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

(G.U. 24 ottobre 1985, n. 251)

 

     Art. 1.

     1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonchè alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e dei servizi alle imprese, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

     a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

     b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

     c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

     d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

     e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

     2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali contabilità, marketing, consulenza organizzativa e fiscale, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi all'informatica.

     4. Presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni.

     5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonchè dai presidenti dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati.

     6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed altri organismi pubblici e privati.

     7. Il comitato, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può articolare a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, d'intesa con le regioni meridionali.

     8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti.

     9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che può esprimere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

     11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

     12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertati anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

     14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo - ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile", a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88.

     15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 28 febbraio 1986, n. 44, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i  rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del presente decreto.