§ 98.1.27704 - D.L. 20 giugno 1983, n. 294 .
Norme contenenti misure per fronteggiare problemi urgenti delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/06/1983
Numero:294


Sommario
Art. 1.      1. Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle provincie di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono [...]
Art. 2.      1. A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni a causa della [...]
Art. 3.      1. Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro [...]
Art. 4.      1. E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di lire 103 miliardi per l'anno 1983, da [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27704 - D.L. 20 giugno 1983, n. 294 [1].

Norme contenenti misure per fronteggiare problemi urgenti delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

(G.U. 21 giugno 1983, n. 168)

 

     Art. 1.

     1. Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle provincie di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono assegnati per il triennio 1983-85 i seguenti contributi speciali:

     a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di cui 15 miliardi nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e 35 miliardi nell'anno 1985 per gli interventi nelle provincie di Sondrio e di Brescia;

     b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui 4 miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi nell'anno 1984 e 10 miliardi nell'anno 1985;

     c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;

     d) all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) lire 18 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per l'anno 1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni delle provincie di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Detti contributi speciali saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione allo stato di previsione del Ministro del tesoro.

     2. Con le somme anzidette la regione e le provincie autonome provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte alle emergenze nonchè ai seguenti interventi:

     a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;

     b) realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade provinciali e comunali;

     c) realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;

     d) erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;

     e) ripristino opere di urbanizzazione primaria.

     3. Agli interventi nel settore agricolo e per opere di sistemazione idraulico-forestale, nel limite complessivo di lire 90 miliardi, si provvede ai sensi e per gli effetti della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 1 della legge stessa, denominato "Fondo di solidarietà nazionale". La suddetta somma di lire 90 miliardi è attribuita, quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia, quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e quanto a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento.

     4. All'onere di lire 121 miliardi derivante dall'attuazione del precedente primo comma si provvede, quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e quanto a lire 46 miliardi per il 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "difesa del suolo".

 

          Art. 2.

     1. A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. A tal fine è riservata per l'anno 1983 una complessiva quota di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, denominato "Fondo di solidarietà nazionale", che viene per l'occasione integrato di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo.

     2. E' prorogata di 24 mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente comma. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     3. Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75% ridotto al 3,25% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Qualora l'importo del prestito non superi L. 20.000.000, si applicano le modalità e le procedure di cui all'art. 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     4. Alle aziende agricole di cui al precedente primo comma sono concessi altresì contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, anche oltre i limiti contributivi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), della stessa legge n. 590.

     5. Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonchè ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente articolo, sono riconosciuti, in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'art. 4 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.

     6. E' sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     7. Per il pagamento degli oneri connessi al trattamento retributivo del personale dipendente dell'IRVAM per l'anno 1983 nonchè per i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata l'assegnazione all'istituto predetto di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1983.

     8. L'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti della applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, le somme erogate dall'AIMA per gli interventi nel mercato agricolo non si considerano contributi.

     9. Al maggiore onere di lire 101,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'art. 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".

     10. Le minori entrate contributive derivanti alle gestioni previdenziali e assistenziali per effetto della attuazione dei precedenti commi quinto e sesto verranno rimborsate a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che le gestioni medesime presenteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le corrispondenti somme saranno all'uopo iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     1. Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonchè la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un "Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero", al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

     3. A valere sulle somme a disposizione del fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:

     a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purchè i relativi crediti vengano a scadenza nell'anno 1983;

     b) erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi, secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di impianti industriali saccariferi e loro accessori.

     Le associazioni di produttori e le società al cui capitale concorrono almeno al 40 per cento i produttori agricoli anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la priorità nella concessione di mutui volti alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano;

     c) concedere, nel limite di 20 miliardi, contributi, secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative, di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi composti da queste e da enti pubblici o privati, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole e dei prodotti saccariferi.

     4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.

     5. I contratti di trasferimento degli impianti industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia alla approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere di apposita commissione sulla loro idoneità a perseguire gli indirizzi posti dal piano e sulla congruità del prezzo dei trasferimenti.

     6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45 per cento del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche, le procedure per il rimborso dei mutui nonchè i criteri per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui al precedente quinto comma.

     7. All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa recata dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".

 

          Art. 4.

     1. E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di lire 103 miliardi per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata M.C.S. S.p.a. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983.

     2. Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con propri decreti, alla erogazione all'EFIM della somma di cui al primo comma previa delibera, da parte del CIPI, sulla verifica dell'attuazione del piano indicato al precedente comma.

     3. All'onere di lire 103 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Le disposizioni di cui al presente decreto sono state sostituite dall'art. 5 del D.L. 12 agosto 1983, n. 371. Per effetto dell'art. 2 della L. 11 ottobre 1983, n. 546, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del presente decreto.