§ 98.1.27657 - D.L. 28 settembre 1981, n. 540 .
Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/09/1981
Numero:540


Sommario
Art. 1.      Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 [...]
Art. 2.      Nell'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , le parole "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro [...]
Art. 2 bis.  [4]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27657 - D.L. 28 settembre 1981, n. 540 [1] .

Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457

(G.U. 29 settembre 1981, n. 267)

 

     Art. 1.

     Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è prorogato al 30 settembre 1982 [2] .

     Relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto art. 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e sempreché essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.

 

          Art. 2.

     Nell'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , le parole "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1982" [3] .

 

          Art. 2 bis. [4]

     A decorrere dal 1° ottobre 1982 il primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     "Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601''.

     Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data della emissione.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 novembre 1981, n. 676.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.