| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 20/07/1981 | 
| Numero: | 379 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine per l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni [...] | 
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...] | 
§ 98.1.27646 - D.L. 20 luglio 1981, n. 379 [1].
Termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.
(G.U. 21 luglio 1981, n. 198)
     Il termine per l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge.