§ 98.1.27537 – D.L. 14 febbraio 1978, n. 31.
Modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1978
Numero:31


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  


§ 98.1.27537 – D.L. 14 febbraio 1978, n. 31. [1]

Modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise.

(G.U. 14 febbraio 1978, n. 44).

 

     Art. 1.

     L'art. 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3 - (Composizione delle corti di assise). - La corte di assise è composta:

     a) di un magistrato di appello che la presiede;

     b) di un magistrato di tribunale;

     c) di sei giudici popolari".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 — (Composizione delle corti di assise di appello). La corte di assise di appello è composta:

     a) di un magistrato di cassazione che la presiede;

     b) di un magistrato di appello;

     c) di sei giudici popolari".

 

          Art. 2 bis. [2]

     Il primo comma dell'art. 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive".

 

          Art. 3. [3]

     L'art. 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "Art. 25 - (Giudici popolari della sessione). - Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.

     Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

     I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'estrazione, affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.

     Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sè in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

     Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, dà formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.

     Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi".

 

          Art. 4.

     L'art. 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "Art. 26 - (Formazione del collegio). - Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della corte di assise o della corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

     In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti [4] .

     Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinchè assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento" [5].

 

          Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26".

 

          Art. 6.

     L'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "Art. 28 - (Operazioni finali). - Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono temporaneamente licenziati.

     Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

     Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente ad una o più delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo è completato col chiamare i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui è avvenuta la loro estrazione a norma dell'art. 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo precedente.

     Se il caso di cui al comma precedente si verifica per dibattimenti che si prevedono di lunga durata, anche in relazione ai giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di chiamare, oltre a quelli necessari per costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci.

     Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale".

 

          Art. 7.

     Le disposizioni contenute nell'art. 3 non si applicano quando, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si sia già proceduto all'estrazione dei giudici popolari della sessione. Restano fermi tutti gli effetti delle estrazioni già avvenute.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 24 marzo 1978, n. 74.

[2] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 24 marzo 1978, n. 74.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 24 marzo 1978, n. 74.

[4] Capoverso così sostituito dalla L. di conversione 24 marzo 1978, n. 74.

[5] Capoverso così sostituito dalla L. di conversione 24 marzo 1978, n. 74.