§ 98.1.27513- D.L. 10 dicembre 1976, n. 798 .
Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari


Settore:Normativa nazionale
Data:10/12/1976
Numero:798


Sommario
Art. 1.      I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall'art. 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati al 30 [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27513- D.L. 10 dicembre 1976, n. 798 [1].

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

(G.U. 9 febbraio 1977, n. 37)

 

     Art. 1.

     I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall'art. 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1977 [2] .

     I termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 19, che in virtù delle disposizioni ivi contenute scadono tra il 1° gennaio e il 4 dicembre 1977 sono prorogati al 31 dicembre 1977.

     Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette Commissioni [3].

     I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni, scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 30 giugno 1978 sono prorogati a quest'ultima data.

     La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonché di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 febbraio 1977, n. 16.

[2]  Termine prorogato al 31 dicembre 1977 dall'art. 5 del D.L. 10 giugno 1977, n. 307.

[3]  Comma aggiunto dalla L. di conversione.