§ 98.1.27506 - D.L. 3 luglio 1976, n. 455 .
Modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/07/1976
Numero:455


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 2, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, le parole: "1° luglio 1976" sono sostituite con le parole: "1° luglio 1977"
Art. 1 bis.  [3]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27506 - D.L. 3 luglio 1976, n. 455 [1] .

Modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389.

(G.U. 6 luglio 1976, n. 175)

 

     Art. 1.

     Nell'art. 2, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, le parole: "1° luglio 1976" sono sostituite con le parole: "1° luglio 1977".

     L'art. 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

     Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze previste dagli articoli 10e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative agli anni 1974, 1975 e 1976 ed al primo semestre 1977, lo stanziamento di spesa indicato nell'art. 11, terzo comma, della legge stessa è elevato di lire 3 miliardi per il 1974, di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977" [2] .

 

          Art. 1 bis. [3]

     All'onere di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1977 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 5310 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 19 agosto 1976, n. 568.

[2]  Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla L. di conversione.