§ 98.1.27476 - D.L. 23 novembre 1973, n. 741 .
Sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/11/1973
Numero:741


Sommario
Art. 1.      Chiunque non osserva i provvedimenti che dispongono i divieti di circolazione nei giorni festivi dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e natanti da diporto a motore, [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27476 - D.L. 23 novembre 1973, n. 741 [1].

Sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi.

(G.U. 26 novembre 1973, n. 304)

 

     Art. 1.

     Chiunque non osserva i provvedimenti che dispongono i divieti di circolazione nei giorni festivi dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e natanti da diporto a motore, degli aeromobili da turismo o privati è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è applicata dal prefetto.

     Per i provvedimenti emanati su disposizioni dei Ministeri dei trasporti e della aviazione civile e della marina mercantile, anche in conformità delle direttive del Governo, ai prefetti sono sostituiti gli organi periferici degli stessi Ministeri.

     Si osservano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317, relative alle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale [2] .

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall art. unico della L. 22 dicembre 1973, n. 842 e abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.