§ 98.1.27407 - D.L. 17 ottobre 1958, n. 937  .
Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni o dei prodotti ittici.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/10/1958
Numero:937


Sommario
Art. 1.      Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei [...]
Art. 2.      I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la [...]
Art. 3.      Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di [...]
Art. 4.      I Comuni e le Camere di commercio, industria e agricoltura vigilano sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti [...]
Art. 5.      L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, [...]
Art. 6.      I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto [...]
Art. 7.      Presso ogni mercato è istituita una Commissione nominata dal prefetto e composta da un presidente e dai seguenti membri
Art. 8.      Il Ministero dell'industria o commercio, di concerto con i ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con [...]
Art. 9.      I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti, sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto
Art. 10.      Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 del presente decreto-legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano
Art. 11.      Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, [...]
Art. 12.      Presso ogni mercato è istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni di credito a favore degli operatori nel mercato stesso
Art. 13.      Nei casi in cui le irregolarità o l'inefficienza del mercato rivestano carattere di particolare gravità, il Ministro per l'industria e il commercio può, su proposta del [...]
Art. 14.      E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita [...]
Art. 15.      Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni del presente decreto-legge e del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un [...]
Art. 16.      Il presente decreto-legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le [...]
Art. 17.      Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'art. 14 del presente decreto-legge è autorizzata la spesa di lire dieci milioni annui, da [...]
Art. 18.      E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente decreto
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27407 - D.L. 17 ottobre 1958, n. 937  [1].

Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni o dei prodotti ittici.

(G.U. 17 ottobre 1958, n. 251)

 

     Art. 1.

     Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi.

 

          Art. 2.

     I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

 

          Art. 3.

     Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

     I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

     L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata:

     1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

     2) a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

     3) ai condannati, per delitti dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o la fede pubblica, o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi, purchè non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

 

          Art. 4.

     I Comuni e le Camere di commercio, industria e agricoltura vigilano sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato.

     L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

     Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

 

          Art. 5.

     L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi aventi personalità giuridica, costituiti dalle categorie economiche operanti nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi.

     Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneità della iniziativa autorizza, sentita la commissione di cui all'art. 14, l'istituzione del mercato.

     Qualora i mercati siano istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura, l'ente promotore ne concede, con apposita convenzione, la costruzione, la gestione, la manutenzione e l'eventuale ampliamento ad un consorzio avente personalità giuridica, costituito tra le categorie economiche operanti nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti ortofrutticoli o delle carni o dei prodotti ittici.

     Può partecipare al consorzio, oltre il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura, ogni altro ente pubblico o privato che vi abbia interesse.

     La convenzione determina i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione, da pronunciarsi dall'ente concedente.

     La subconcessione è vietata ed importa la decadenza della concessione.

     Nelle more della costituzione del consorzio, gli enti che hanno istituito il mercato provvedono direttamente all'impianto ed all'esercizio del mercato stesso.

     La convenzione, i provvedimenti di revoca e di decadenza e le deliberazioni relative all'esercizio temporaneo diretto sono sottoposti alla approvazione del prefetto.

 

          Art. 6.

     I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 200 milioni di lire.

     Qualora la spesa sia inferiore a 200 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione a' termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari.

 

          Art. 7.

     Presso ogni mercato è istituita una Commissione nominata dal prefetto e composta da un presidente e dai seguenti membri:

     1) un rappresentante del Comune, designato dal Consiglio comunale;

     2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

     3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     4) l'ufficiale sanitario;

     5) tre produttori;

     6) un commerciante all'ingrosso:

     7) un commissionario o un mandatario di mercato;

     8) un commerciante al minuto;

     9) un consumatore;

     10) un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato.

     Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici, istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'autorità marittima competente.

     Alla sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'art. 8.

     I membri di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 10 sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

     Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

     a) stabilire il numero dei posteggi:

     b) esercitare le altre attribuzioni previste dal presente decreto o dal regolamento di mercato;

     c) svolgere attività consultiva nei riguardi degli enti pubblici preposti alla vigilanza sui mercati ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

 

          Art. 8.

     Il Ministero dell'industria o commercio, di concerto con i ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

     Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

     a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio o di sosta, nonchè di conservazione dello merci;

     b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;

     c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;

     d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;

     e) all'orario di funzionamento del mercato;

     f) ai requisiti necessari per la nomina del direttore di mercato ed alle modalità del relativo concorso;

     g) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;

     h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;

     i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

     Le norme per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonchè quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria o del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'art. 14.

 

          Art. 9.

     I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti, sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto.

     Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, ne imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici può essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

     Le tariffe dei servizi di mercato, salvo l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina dei prezzi, sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

     Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

     In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

     Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità, e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'art. 14, può disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.

 

          Art. 10.

     Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 del presente decreto-legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

     a) per le vendite:

     1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;

     2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;

     3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;

     4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni.

     b) per gli acquisti;

     1) i commercianti al minuto;

     2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

     3) le comunità, le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.

     Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche.

     Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.

     Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici è ammesso l'acquisto al dettaglio anche da parte dei consumatori nelle ore che saranno fissate dai relativi regolamenti.

 

          Art. 11.

     Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

     L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

     Il direttore di mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

     Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dal prefetto, sentita l'autorità sanitaria provinciale.

 

          Art. 12.

     Presso ogni mercato è istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni di credito a favore degli operatori nel mercato stesso.

     Le gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca d'interesse nazionale in base a convenzione, da stipularsi fra l'ente che gestisce il mercato e l'istituto di credito o la banca e da approvarsi dal prefetto.

     Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della cassa è affidata a istituto di credito o a banca autorizzati all'esercizio del credito peschereccio.

 

          Art. 13.

     Nei casi in cui le irregolarità o l'inefficienza del mercato rivestano carattere di particolare gravità, il Ministro per l'industria e il commercio può, su proposta del prefetto, disporre la sospensione della gestione o la revoca della concessione, nominando un commissario governativo, che resta in carica fino al verificarsi delle condizioni necessarie per la gestione del mercato nei modi previsti dal presente decreto-legge.

     Se la concessione è revocata, la gestione del mercato è assunta dall'ente concedente, fino a quando non è possibile procedere a nuova concessione.

 

          Art. 14.

     E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

     Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità.

     Della prima sezione fanno, inoltre, parte:

     1) tre rappresentanti dei produttori agricoli;

     2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

     3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

     Della seconda sezione fanno, inoltre, parte:

     1) tre rappresentanti degli allevatori;

     2) due rappresentanti dei commercianti di carni;

     3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

     Della terza seziono fanno, inoltre, parte:

     1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     2) tre rappresentanti dei produttori ittici;

     3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;

     4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

     I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopra indicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria;

     La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e le foreste, per la marina mercantile e per la sanità.

     Essa dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e commercio.

     La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e commercio o del suo delegato.

     La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto-legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale e gli enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.

     A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare.

 

          Art. 15.

     Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni del presente decreto-legge e del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

     Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni.

     In caso di inosservanza delle norme previste dall'art. 4 da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il prefetto, con provvedimento definitivo può disporre nei loro confronti la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto-legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, o che risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

     I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo di cui all'art. 8 entro un mese dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     In caso di inadempienza, vi provvede d'ufficio il prefetto.

 

          Art. 17.

     Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'art. 14 del presente decreto-legge è autorizzata la spesa di lire dieci milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

     All'onere di lire otto milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 18.

     E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente decreto.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge.