§ 98.1.27397 - D.L. 22 novembre 1956, n. 1274 .
Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/1956
Numero:1274


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dai seguenti
Art. 2.  [5]
Art. 3.      Il terzo ed il quarto comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e così [...]
Art. 4.      Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso [...]
Art. 4 bis.  [9]
Art. 5.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27397 - D.L. 22 novembre 1956, n. 1274 [1] .

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti.

(G.U. 23 novembre 1956, n. 297)

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dai seguenti:

     "E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

     Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficio sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

     Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000 [2] .

     L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000 [3] ". [4]

 

          Art. 2. [5]

 

          Art. 3.

     Il terzo ed il quarto comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e così sostituiti:

     "E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

     Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

     Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000 [6] .

     L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000 [7] . [8]

 

          Art. 4.

     Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     E' fatto, in ogni caso, salvo l'obbligo della denunzia, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 4 bis. [9]

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]   Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 22 dicembre 1956, n. 1452.

[2]   Importo così elevato per effetto dell'art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3]   Importo così elevato per effetto dell'art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4]   Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]   Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[6]   Importo così elevato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[7]   Importo così elevato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8]   Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]   Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 della L. 18 aprile 1975, n. 110.