§ 98.1.27311 - Legge 14 dicembre 2001, n. 431.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/12/2001
Numero:431


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è convertito in legge con [...]


§ 98.1.27311 - Legge 14 dicembre 2001, n. 431.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale

(G.U. 14 dicembre 2001, n. 290)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 369.

     All'articolo 1:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: "composto da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da undici membri"; al secondo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", dalla Commissione nazionale per le società e la borsa"; al terzo periodo, le parole: "ed un ufficiale della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.

     2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto";

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "all'Ufficio italiano dei cambi", sono inserite le seguenti: ", alla Commissione nazionale per le società e la borsa"; al terzo periodo, dopo le parole: "Ove se ne ravvisi la necessità", sono inserite le seguenti: "per le strette finalità di cui al comma 1";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148".

     All'articolo 2:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo";

     al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     "L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2";

     al comma 4, le parole: "testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30".

     Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis (Obliterazione delle banconote denominate in lire). - 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.

     3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1° gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.

     4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta".