§ 98.1.27204 - Legge 12 novembre 1999, n. 424.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile


Settore:Normativa nazionale
Data:12/11/1999
Numero:424


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.27204 - Legge 12 novembre 1999, n. 424.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile

(G.U. 16 novembre 1999, n. 269)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324.

     All'articolo 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. E' istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi";

     al comma 2, le parole da: "quanto a lire 17,310 miliardi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     ''2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

     a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;

     b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

     c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

     d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.

     2-ter. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

     2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

     2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti”.

     2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, a quanto previsto dal comma 2-quater dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".