§ 98.1.27085 - Legge 23 dicembre 1996, n. 651.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1996
Numero:651


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.27085 - Legge 23 dicembre 1996, n. 651.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349, e 30 agosto 1996, n. 455 .

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1996, N. 551

     All'articolo 1:

     al comma 2, dopo la parola: «definisce,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate,» e le parole: «delle relazioni trimestrali di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6–bis e 8»;

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2–bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

     al comma 3, lettera b), dopo le parole: «incluse quelle» è inserita la seguente: «eventualmente» e le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6–bis»;

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3–bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi»;

     dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6–bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.»;

     il comma 7 è soppresso;

     al comma 8, la parola: «obbligatoriamente» e le parole da: «anche avvalendosi» fino alla fine del comma sono soppresse;

     al comma 9, le parole: «provveditorato regionale delle opere pubbliche»sono sostituite dalle seguenti: «provveditorato regionale alle opere pubbliche»;

     al comma 10, la parola: «semestralmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni tre mesi»;

     al comma 12, la parola: «annualmente» è soppressa e le parole: «ai commi 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;

     al comma 13, le parole: «su area di proprietà della Santa Sede» sono sostituite dalle seguenti: «su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa» e le parole da: «con riferimento alle finalità» fino alla fine del comma sono soppresse.

     All'articolo 2:

     al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse»;

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2–bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto»;

     al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

     L'articolo 3 è soppresso.