§ 98.1.27069 - Legge 18 novembre 1996, n. 582.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1996
Numero:582


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, è [...]


§ 98.1.27069 - Legge 18 novembre 1996, n. 582.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

(G.U. 19 novembre 1996, n. 271)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 492, 19 gennaio 1996, n. 27, 19 marzo 1996, n. 134, 17 maggio 1996, n. 274, e 22 luglio 1996, n. 384.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 486.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "di società del Gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche";

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

     2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 può essere utilizzato, nel limite massimo di ventidue unità, anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro.

     2-ter. Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione";

     al comma 3, dopo le parole: "a titolo di concorso" sono inserite le seguenti: "fisso e invariabile";

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Il 10 per cento dell'importo relativo a ciascuno stato di avanzamento di cui al comma 3 è conferito all'IRI al termine dei lavori di risanamento di cui al comma 1, successivamente alla notificazione dell'attestazione, effettuata dalla commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui al comma 4, relativa alla ultimazione dei lavori in conformità agli obiettivi di cui al comma 1";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     " 4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato e la commissione, se necessario integrati da esperti aventi professionalità idonea, nel numero massimo di tre, ciascuno nominato dagli enti territoriali competenti, hanno funzioni di collaudo tecnico-amministrativo e definiscono al loro interno le commissioni di collaudo, per opere individuate dei lavori di bonifica e di risanamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione che siano dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono ridotte della metà. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1";

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Ogni valutazione circa i prezzi di alienazione, vendita od esproprio, anche in ragione delle decurtazioni del plusvalore delle opere di bonifica e risanamento eseguito, è eseguita dall'ufficio tecnico erariale competente";

     al comma 14, le parole: "6 settembre 1996, n. 461; secondo" sono sostituite dalle seguenti "6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo".

     All'articolo 2:

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     " 1-bis. In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate.

     1-ter. In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1".