§ 98.1.27047 - Legge 30 luglio 1996, n. 398.
Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1996
Numero:398


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo [...]


§ 98.1.27047 - Legge 30 luglio 1996, n. 398.

Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione

(G.U. 30 luglio 1996, n. 177)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "dalla convalida delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data dell'ultima proclamazione".

     2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.