§ 98.1.26746 - Legge 14 febbraio 1992, n. 189.
Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1992
Numero:189


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1973, n. 816, e dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1990, n. [...]


§ 98.1.26746 - Legge 14 febbraio 1992, n. 189. [1]

Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

(G.U. 3 marzo 1992, n. 52)

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

     "Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1973, n. 816, e dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. - 1. I sottotenenti in servizio permanente effettivo, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità al piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, e successive modificazioni, in cui conseguono la laurea in ingegneria e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

     2. I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma 1 sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato gli esami in almeno 14 degli insegnamenti previsti per il triennio applicativo dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato. In tal caso, essi sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

     3. La proroga di cui al comma 2 è concessa anche a prescindere dalla condizione del superamento degli esami prescritti, nell'eventualità che la mancanza di tale condizione dipenda da motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o da motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

     4. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di sei anni. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

     5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, conseguono la laurea in ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se si fossero laureati al loro turno".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.