§ 98.1.26726 - Legge 16 gennaio 1992, n. 15.
Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/01/1992
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del [...]
Art. 2.      1. All'art. 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "nel registro della popolazione stabile del [...]
Art. 3.      1. Al primo comma dell'art. 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 15 della legge 8 [...]
Art. 4.      1. Al primo comma dell'art. 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 16 della legge 8 [...]
Art. 5.      1. L'art. 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 17 della legge 8 marzo 1975, n. 39, [...]
Art. 6.      1. L'art. 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. [...]
Art. 7.      1. Il quarto comma dell'art. 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Il terzo comma dell'art. 27 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come modificato dall'art. 2, comma 3, della [...]
Art. 9.      1. In numero 3) del primo comma dell'art. 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. Dopo l'art. 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. [...]
Art. 11.      1. Il secondo comma dell'art. 36 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. Dopo il quinto comma dell'art. 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 13.      1. Il quarto comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della [...]


§ 98.1.26726 - Legge 16 gennaio 1992, n. 15.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(G.U. 22 gennaio 1991, n. 17)

 

 

     Art. 1.

     1. L'art. 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2.- 1. Non sono elettori:

     a) coloro che sono dichiarati falliti finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

     b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

     c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

     d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

     e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

     2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)".

     2. All'art. 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323".

 

          Art. 3.

     1. Al primo comma dell'art. 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, le parole: "hanno compiuto o" sono soppresse.

 

          Art. 4.

     1. Al primo comma dell'art. 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: "dell'anagrafe" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi di cui all'art. 4";

     b) alla lettera a), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'art. 4" e le parole: "o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'art. 4";

     c) alla lettera b), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'art. 4" e le parole: "o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'art. 4".

     2. Al secondo comma dell'art. 8 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "del registro di popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 17 della legge 8 marzo 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. - 1. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

     2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

     3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

     4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

     5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.

     6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".

 

          Art. 7.

     1. Il quarto comma dell'art. 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

     "Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilità".

 

          Art. 8.

     1. Il terzo comma dell'art. 27 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, è sostituito dal seguente:

     "Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco".

 

          Art. 9.

     1. In numero 3) del primo comma dell'art. 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

     "3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonchè il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;".

 

          Art. 10.

     1. Dopo l'art. 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

     "Art. 32-ter. -1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

     2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

     3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".

 

          Art. 11.

     1. Il secondo comma dell'art. 36 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal seguente:

     "Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'art. 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio".

     2. All'art. 36 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica".

 

          Art. 12.

     1. Dopo il quinto comma dell'art. 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

     "Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni".

 

          Art. 13.

     1. Il quarto comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni".