§ 98.1.26711 - Legge 14 ottobre 1991, n. 336 .
Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan


Settore:Normativa nazionale
Data:14/10/1991
Numero:336


Sommario
Art. 1.      1. Sogno soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di cui alla lettera l) del primo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, [...]
Art. 3.      1. La regolamentazione prevista, dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di accesso, [...]
Art. 4.      1. Le caratteristiche tecniche delle auto-caravan, ivi comprese quelle relative agli impianti tecnici propri di tali autoveicoli, devono essere conformi alle [...]
Art. 5.      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e [...]
Art. 6.      1. I campeggi e le aree attrezzate riservati alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan devono essere dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i [...]
Art. 7.      1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, per quanto riguarda i residui organici e le [...]
Art. 8.      1. I comuni possono deliberare, in conformità dei criteri di cui all'art. 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, [...]
Art. 9.      1. Nel caso di cui all'art. 8 i comuni, limitatamente ai parcheggi a pagamento, fissano la tariffa per le auto-caravan con la maggiorazione del 50 per cento rispetto [...]


§ 98.1.26711 - Legge 14 ottobre 1991, n. 336 [1].

Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan

(G.U. 30 ottobre 1991, n. 255)

 

     Art. 1.

     1. Sogno soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di cui alla lettera l) del primo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotta dal secondo comma dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti auto-caravan.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

     2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

 

          Art. 3.

     1. La regolamentazione prevista, dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli autoveicoli, è estesa alle auto-caravan che, in sede di regolamentazione locale, possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.

 

          Art. 4.

     1. Le caratteristiche tecniche delle auto-caravan, ivi comprese quelle relative agli impianti tecnici propri di tali autoveicoli, devono essere conformi alle prescrizioni dettate, in materia, dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, e dal Ministro dei trasporti in applicazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nonchè nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan.

     2. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1 è obbligatoria, lungo le strade e autostrade, unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati.

     3. Ogni impianto deve essere indicato da un apposito segnale stradale.

     4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.

     5. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.

     6. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire un milione.

 

          Art. 6.

     1. I campeggi e le aree attrezzate riservati alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan devono essere dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan secondo le disposizioni dell'art. 5.

     2. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate di cui al comma 1, nonchè i proprietari o gestori delle aree di servizio di cui al comma 2 dell'art. 5, sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan, anche in transito, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le tariffe per il servizio di cui al comma 2 sottostanno al regime dei prezzi concordati di cui all'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

          Art. 7.

     1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, per quanto riguarda i residui organici e le acque chiare e luride, si applicano anche agli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di appositi impianti interni di raccolta.

 

          Art. 8.

     1. I comuni possono deliberare, in conformità dei criteri di cui all'art. 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, l'istituzione di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan.

 

          Art. 9.

     1. Nel caso di cui all'art. 8 i comuni, limitatamente ai parcheggi a pagamento, fissano la tariffa per le auto-caravan con la maggiorazione del 50 per cento rispetto alla tariffa applicabile alle autovetture nei parcheggi della zona.


[1]  Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.