§ 98.1.26679 - Legge 15 maggio 1991, n. 154.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/05/1991
Numero:154


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione [...]


§ 98.1.26679 - Legge 15 maggio 1991, n. 154.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze

(G.U. 15 maggio 1991, n. 112)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano salvi gli effetti dell'articolo 8, comma 6 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, e dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. L'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. - 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

     2. E' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:

     a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

     b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

     c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purchè non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

     3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.

     4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;

     b) fuori dei casi di cui alla lettera a) del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;

     c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

     d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

     5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purchè assoggettate a ritenuta alla fonte e purchè il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.

     6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonchè quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. E' punita con l'ammenda da lire duecentomila a un milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto”".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è sostituito dal seguente:

     “5. L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati”".

     All'art. 3:

     Al comma 1, capoverso 1, le parole: "tre anni" e: "sei milioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "due anni" e: "cinque milioni";

     al comma 1, capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative";

     al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascuno periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni";

     al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

     "4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2".

     L'art. 4 è soppresso.

     L'art. 5 è soppresso.

     All'art. 6:

     al comma 1, capoverso 1, lettera f), le parole: "per un importo complessivo superiore a lire cinquanta milioni" sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali";

     al comma 1, capoverso 2, le parole: "ed e) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", e) ed f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni".

     All'art. 7:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. In deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto e agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 1 e 3 del presente decreto si applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a norma dei commi secondo e terzo dell'art. 2 del codice penale, sempre che per i periodi di imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'art. 8".

     All'art. 8:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Le violazioni indicate nell'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata contestualmente alla presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 1991, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia, nel caso in questo non sia ancora pervenuto. E' data facoltà all'interessato di presentare apposita istanza per la rateizzazione dell'importo dovuto che dovrà essere versato in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio ed ottobre degli anni 1991 e 1992; la rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata da chiunque vi abbia interesse, nei predetti termini, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte dirette di uno degli esemplari. Le disposizioni di cui sopra non si applicano allorchè le predette violazioni siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto";

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991 o al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di garanzia; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale".