§ 98.1.26626 - Legge 2 agosto 1990, n. 229 .
Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/08/1990
Numero:229


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il secondo comma dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. [...]


§ 98.1.26626 - Legge 2 agosto 1990, n. 229 [1].

Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi.

(G.U. 11 agosto 1990, n. 187)

 

     Art. 1.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

     "Non sono considerati trasporti eccezionali:

     a) il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per cento le misure massime stabilite dall'art. 32. L'eccedenza in lunghezza può essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento;

     b) il trasporto di containers qualora l'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita dall'art. 32".

     2. Dopo il nono comma dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

     "Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:

     a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;

     b) elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonchè edili;

     c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e laminati grezzi".

     3. Alla lettera d) del quarto comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers di cui al terzo comma dell'art. 10".

     4. Dopo l'art. 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 121-bis. (Circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers). - 1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 10 possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 centimetri.

     2. I veicoli adibiti al trasporto di containers di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 10 possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 centimetri.

     3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 800 mila".


[1]  Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.