§ 98.1.26605 - Legge 31 gennaio 1990, n. 12.
Proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/1990
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26605 - Legge 31 gennaio 1990, n. 12. [1]

Proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

(G.U. 31 gennaio 1990, n. 25)

 

     Art. 1.

     1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino al 28 luglio 1991.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.