§ 98.1.26602- Legge 29 dicembre 1989, n. 412.
Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1989
Numero:412


Sommario
Art. 1.      1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a [...]
Art. 2.      1. In relazione alle accresciute attribuzioni nel campo dell'attività finanziaria e monetaria, della programmazione, gestione, vigilanza e controllo della spesa pubblica [...]
Art. 3.      1. Al fine di accrescere la produttività del personale del Ministero del commercio con l'estero e tenuto conto della specifica esigenza di assicurare una tempestiva [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26602- Legge 29 dicembre 1989, n. 412.

Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero.

(G.U. 30 dicembre 1989, n. 303)

 

     Art. 1.

     1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 173.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 252.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 103.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 182.785 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'anno 1989 per lire 32 miliardi e l'accantonamento: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 71.350 milioni per l'anno 1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. In relazione alle accresciute attribuzioni nel campo dell'attività finanziaria e monetaria, della programmazione, gestione, vigilanza e controllo della spesa pubblica e ai fini della migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno 1989, un fondo pari a lire 48 miliardi per lo stesso anno 1989 e a lire 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione al personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. Il Ministro del tesoro provvede annualmente con propri decreti alla ripartizione del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

     2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

     3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

     4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 48 miliardi per il 1989 e a 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro".

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Al fine di accrescere la produttività del personale del Ministero del commercio con l'estero e tenuto conto della specifica esigenza di assicurare una tempestiva trattazione delle richieste degli operatori e della rilevanza delle pratiche trattate sotto il profilo degli scambi con l'estero è iscritto nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, a decorrere dall'anno 1989, un fondo incentivante pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989 e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

     2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

     3. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sono fissati gli importi del compenso spettanti al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento.

     4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

     5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989, e a lire 2.648 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti".

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.