§ 98.1.26593 - Legge 30 ottobre 1989, n. 354.
Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/10/1989
Numero:354


Sommario
Art. 1.      1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è soppresso
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26593 - Legge 30 ottobre 1989, n. 354.

Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

(G.U. 6 novembre 1989, n. 259)

 

     Art. 1.

     1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, è sostituito dal seguente:

     "Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonchè le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza".

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.