§ 98.1.26527 - Legge 26 gennaio 1989, n. 27.
Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/01/1989
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Il quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26527 - Legge 26 gennaio 1989, n. 27.

Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

(G.U. 2 febbraio 1989, n. 27)

 

     Art. 1.

     1. Il quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, è sostituito dal seguente:

     Quadro A - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzione

Posti di funzione

B

Direttore generale di azienda autonoma

1

Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni

1

 

 

 

Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni

1

 

 

 

Vice direttore generale

1

C

Dirigente generale

34

Consigliere ministeriale

1

 

 

 

Direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

1

 

 

 

Direttore centrale

11

 

 

 

Direttore compartimentale

19

 

 

35

 

 

     2. E' soppressa la nota [a] in calce al quadro F della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893.

     3. L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 41,5 milioni per l'esercizio 1988 ed in lire 83 milioni per gli esercizi 1989, 1990 e successivi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei medesimi esercizi.

     5. Gli stanziamenti del capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non possono superare, nel triennio 1988-1990, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 4 ed aumentati del tasso di inflazione programmato.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.