§ 98.1.26390 - Legge 17 novembre 1986, n. 759.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/11/1986
Numero:759


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26390 - Legge 17 novembre 1986, n. 759.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(G.U. 19 novembre 1986, n. 269)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali";

     al comma 3, lettera b), le parole: "lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed f),".

     All'art. 2, al comma 1, sono soppresse le parole: "indicati nel comma 1 dell'art. 1"; e le parole: "dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 1".

     L'art. 3 è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.