§ 98.1.26339 - Legge 25 marzo 1986, n. 83.
Modificazione dell'art. 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione della categoria di complemento per gli ufficiali delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1986
Numero:83


Sommario
Art. 1.      1. La tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituita dalla seguente
Art. 2.      1. La tabella di cui al precedente art. 1 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113


§ 98.1.26339 - Legge 25 marzo 1986, n. 83. [1]

Modificazione dell'art. 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione della categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate.

(G.U. 3 aprile 1986, n. 77)

 

     Art. 1.

     1. La tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituita dalla seguente:

     Età degli ufficiali di completamento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento

 

Forza armata

Arma, corpo, ruolo o servizio

Gradi

Età

Note

Esercito

Armi (ad eccezione dei carabinieri)

Subalterni

45

-

 

 

Capitani

47

-

 

 

Ufficiali

52

-

 

Carabinieri e Servizi

Subalterni

45

-

 

 

Capitani

48

-

 

 

Ufficiali superiori

54

-

Marina

Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)

Ufficiali inferiori

50

-

 

 

Ufficiali superiori

55

-

 

Corpo equipaggi militari marittimi

Tutti

58

-

Aeronautica

Ruolo naviganti

Ufficiali inferiori

45

Soltanto per gli ufficiali che si trovano nelle condizioi previste dalla seconda parte del quarto comma dell'articolo 61

 

 

Ufficiali superiori

52

 

 

Tutti gli altri ruoli

Ufficiali inferiori

50

-

 

 

Ufficiali superiori

55

-

 

          Art. 2.

     1. La tabella di cui al precedente art. 1 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113.

     2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, gli ufficiali della riserva di complemento o in congedo assoluto possono chiedere la revisione della propria posizione di stato agli effetti dell'avanzamento.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.