§ 98.1.26304 - Legge 25 ottobre 1985, n. 592.
Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/10/1985
Numero:592


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dall'art. 18 della [...]
Art. 2.      L'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26304 - Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

(G.U. 4 novembre 1985, n. 259)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

     "Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonchè quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dal seguente:

     "L'intendente di finanza territorialmente competente deve trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, alla Direzione generale da cui dipendono gli uffici che non hanno funzionato regolarmente, motivata proposta circa le misure da adottare. Qualora l'irregolare funzionamento si verifichi presso uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali, ai predetti adempimenti provvedono i titolari degli uffici interessati.

     Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.