§ 98.1.25957 - Legge 26 luglio 1984, n. 415.
Modifica all'art. 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/07/1984
Numero:415


Sommario
Art. unico.      All'art. 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo comma è aggiunto il seguente


§ 98.1.25957 - Legge 26 luglio 1984, n. 415.

Modifica all'art. 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

(G.U. 3 agosto 1984, n. 213)

 

     Art. unico.

     All'art. 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio è delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita l'apposita commissione regionale".